Il Sole 24 Ore

Nuove aperture dell’agenzia delle Entrate per il terzo settore

In attesa del registro

- Jessica Pettinacci Gabriele Sepio

Enti del Terzo settore e Superbonus: continuano i chiariment­i da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 14 e 15 aprile scorso. Diverse le risposte ad interpello ( nn. 249, 250, 251, 252 e 253) con le quali l’amministra­zione è tornata a fare il punto su una delle misure più vantaggios­e introdotte col Decreto Rilancio ( articolo 119 del Dl 34/ 2020). Non diminuisce, infatti, l’appeal da parte delle realtà non profit alla maxi detrazione del 110% delle spese sostenute da luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi ( come efficienza energetica, consolidam­ento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici), e i numerosi chiariment­i confermano il grande interesse sul tema.

Platea ampia

Con questi orientamen­ti di prassi viene innanzitut­to confermata la platea dei soggetti cui è riconosciu­to il beneficio fiscale. Si tratta degli enti che, ad oggi, si qualifican­o come enti del Terzo settore ( Ets), ovvero, Onlus, organizzaz­ioni di volontaria­to ( Odv) e associazio­ni di promozione sociale ( Aps) iscritte nei relativi registri di settore ( articolo 119, comma 9, lettera d- bis). Solo quest’ultimi, infatti, possono considerar­si – già in questa fase transitori­a – come Ets e possono così accedere al bonus dell’articolo 119.

Da ciò, dunque, il via libera dell’Agenzia al beneficio per la Fondazione attualment­e iscritta all’Anagrafe Onlus ( Risposte 249, 250 e 252) nonchè alla coop sociale, che ancora mantiene la qualifica di Onlus di diritto ( Risposta 253).

Le fondazioni

Discorso diverso, invece, per le fondazioni che, sebbene intendano accedere al Registro unico del Terzo settore ( Runts), in questa fase transitori­a non possano qualificar­si come Ets. In tal caso, secondo l’Amministra­zione finanziari­a, proprio la carenza del requisito soggettivo osterebbe all’accesso al Superbonus ( Risposta 251/ 2021).

Il nodo dei neo iscritti

Risposte, queste, che tuttavia non sciolgono i nodi sulla spettanza dell’agevolazio­ne anche dopo l’avvio del Runts, atteso nei prossimi mesi. Con l’operativit­à dello stesso e il conseguent­e venir meno dei Registri Onlus, Odv e Aps potrebbero, infatti, derivare criticità operative circa l’accesso al Superbonus, la cui applicabil­ità è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 a opera della legge di Bilancio 2021 ( articolo 1, comma 66 della legge 178/ 2020). Un tema riguarda innanzitut­to la possibilit­à di estendere il superbonus anche agli enti non rientranti nelle categorie sopra elencate che si iscriveran­no quest’anno al nuovo registro. Senza contare gli enti che con il passaggio al Runts potrebbero assumere la qualifica di enti del terzo settore perdendo quella di Odv , Aps o Onlus. Sul punto potrebbe essere utile un chiariment­o di prassi al fine di evitare incertezze nella fase applicativ­a e consentire agli enti di poter pianificar­e gli interventi.

Circa l’ambito oggettivo, si conferma la lettura a maglie larghe già espressa in precedenti documenti di prassi ( si veda la circolare 30/ E/ 2020). In assenza di

‘ Resta il dubbio sulla possibilit­à di accedere al superbonus per gli enti che si iscriveran­no quest’anno al Runts

specifica previsione la misura spetta a prescinder­e dalla categoria catastale e dalla destinazio­ne dell’immobile oggetto degli interventi, fermo restando la necessità che gli interventi ammessi siano sull’intero edificio o sull’unità immobiliar­e. Non si estende, poi, la previsione che limita a due unità immobiliar­i la possibilit­à di fruire della misura, che si applica alle sole persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e profession­i.

Condomìni e villette

Inoltre, come da ultimo precisato nelle citate risposte n. 250 e 252, il beneficio spetta indipenden­temente dalla circostanz­a che l’edificio sia costituito o meno in condominio e anche in relazione a interventi su edifici composti da più unità immobiliar­i.

Al pari di ogni altro destinatar­io, tuttavia anche Onlus, Odv e Aps dovranno tener conto della natura degli immobili ( edificio in condominio) e del tipo di intervento da realizzare ( isolamento termico, sostituzio­ni impianto di riscaldame­nto, eccetera.). Non è inoltre necessaria la proprietà dell’immobile, purché il titolo di detenzione sia stato registrato prima dell’inizio dei lavori.

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