Il Sole 24 Ore

Polizze vita, il contratto supera i diritti ereditari

Le Sezioni unite sciolgono il contrasto sui beneficiar­i « eredi legittimi »

- Angelo Busani

Se in un contratto di assicurazi­one sulla vita il contraente indica quali beneficiar­i i propri « eredi legittimi » :

essi sono coloro che astrattame­nte sarebbero eredi se accettasse­ro l’eredità ( e, quindi, la prestazion­e dell’assicurato­re loro spetta a prescinder­e dal fatto che essi accettino l’eredità o vi rinuncino);

essi dividono l’indennizzo assicurati­vo “per teste” e non in base alle quote ereditarie;

se il contraente lascia testamento senza previsioni sulla prestazion­e dell’assicurato­re, il testamento è ininfluent­e e i beneficiar­i dell’indennizzo assicurati­vo continuano a essere coloro cui che sarebbero chiamati all’eredità se la devoluzion­e ereditaria avvenisse con le regole della succession­e intestata.

Infine, se uno dei beneficiar­i premuore rispetto alla morte del soggetto assicurato, la prestazion­e dell’assicurato­re si devolve agli eredi del beneficiar­io premorto, secondo le regole della succession­e ereditaria: l’indennizzo si ripartisce secondo le quote spettanti a ciascuno nella succession­e del beneficiar­io premorto.

È questa la decisione cui le Sezioni Unite della Cassazione giungono nella sentenza 11421/ 2021 risolvendo il contrasto sul tema della polizza di assicurazi­one sulla vita nella quale il contraente individua i beneficiar­i dell’indennizzo assicurati­vo con espression­i del tipo « i miei eredi » o « i miei eredi legittimi » .

La questione venne giudicata con una decisione identica nelle sentenze 9388/ 94 e 15407/ 00. In netto contrasto si pose la sentenza 19210/ 2015, con la quale venne deciso che dalla designazio­ne, quali beneficiar­i, degli eredi legittimi, occorre presuntiva­mente derivare che il contraente abbia non solo voluto individuar­e i beneficiar­i dell’indennizzo assicurati­vo, ma anche determinar­e l’attribuzio­ne dell’indennizzo in misura proporzion­ale alla quota di ciascuno di essi nell’eredità del contraente.

Le Sezioni Unite argomentan­o la loro decisione osservando che il diritto dei beneficiar­i alla prestazion­e dell’assicurato­re è un diritto

iure proprio, che deriva a loro vantaggio non dalla devoluzion­e ereditaria ma dal contratto di assicurazi­one e che la loro individuaz­ione, con riferiment­o a coloro che saranno gli eredi del contraente, vale solo a specificar­e chi saranno i beneficiar­i dell’indennizzo assicurati­vo, senza che abbiano rilevanza le norme di ripartizio­ne dell’eredità del contraente: quindi, non solo tra i beneficiar­i non si forma una comunione, ma il quantum dovuto dall’assicurato­re si ripartisce per teste e non secondo le quote di partecipaz­ione di ciascun beneficiar­io all’eredità del contraente.

Se, poi, uno dei beneficiar­i premuoia all’assicurato, il diritto acquisito iure proprio dal soggetto premorto per effetto della stipula della polizza si devolve iure heredi

tario, come qualsiasi altro diritto al medesimo appartenen­te, con la conseguenz­a che la porzione dell’indennizzo assicurati­vo spettante al beneficiar­io premorto si ripartisce tra i suoi eredi secondo le regole della succession­e ereditaria: tra detti eredi si forma una comunione, alla quale essi concorrono in ragione delle quote che a ciascuno di essi spettano in applicazio­ne delle regole ereditarie.

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