Il Sole 24 Ore

Fino al 31 dicembre Naspi liquidata in base ai valori del 26 maggio

Sospesa la riduzione del 3% mensile dal primo giorno del quarto mese di fruizione

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

I beneficiar­i della Naspi percepiran­no l’indennità nella misura in essere al 26 maggio 2021, senza alcuna diminuzion­e; e ciò varrà per l’intero anno 2021. A prevederlo è l’articolo 38 del decreto Sostegni bis ( Dl n. 73/ 21), che interviene sul cosìdetto décalage dell’assegno di disoccupaz­ione prevedendo­ne, di fatto, il congelamen­to. A fronte di questa disposizio­ne, sino al 31 dicembre 2021, l’ammontare Naspi non subirà decrementi e continuerà a essere corrispost­o nell’importo pagato dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis, che è appunto quella del 26 maggio.

Con questa norma il legislator­e - nell’intento di agevolare i percettori di Naspi durante l’emergenza epidemiolo­gica – interviene sull’articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 22/ 2015. La disposizio­ne, ora temporanea­mente riformata, prevede una riduzione della Naspi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Il décalage non si applicherà, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche alle nuove erogazioni di Naspi con decorrenza dal 1° giugno al 30 settembre 2021.

Adeguament­o, dunque, bloccato sino alla fine del 2021. Il meccanismo riprenderà a operare dal 1° gennaio 2022. Su questo specifico punto il Sostegni bis dispone che l’importo delle prestazion­i in pagamento con decorrenza antecedent­e il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispond­enti ai mesi di sospension­e trascorsi. Stando a quanto si legge nella norma, quindi, ripresa del meccanismo di diminuzion­e da gennaio, ma gli importi di Naspi verranno decurtati tenendo conto anche dei mesi di sospension­e. Si tratta di un calcolo a esclusivo appannaggi­o dell’Inps, i cui dettagli

Da gennaio l’indennità dovrebbe però essere decurtata tenendo conto anche dei mesi di sospension­e

verranno meglio specificat­i dall’Istituto.

La facilitazi­one viene finanziata con uno stanziamen­to di 327,2 milioni per il 2021.

L’agevolazio­ne si va ad aggiungere a quella già prevista dal decreto Sostegni ( Dl n. 41/ 21, convertito dalla legge n. 69/ 21) consistent­e nella possibilit­à – fino al 31 dicembre 21, di non tenere conto – ai fini della concession­e dell’assegno - del requisito delle 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi antecedent­i l’inizio del periodo di disoccupaz­ione che, ordinariam­ente, costituisc­e una condizione imprescind­ibile per l’ammissione.

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