LINGUAGGIO SEMPLICE PER RISULTATI PIÙ CONDIVISI
Si annuncia una stagione di intensa fecondità normativa. La fabbrica delle leggi è già pronta. I piani economici, fruitori di danaro europeo, non si attuano da soli, ma esigono almeno due categorie di norme: norme di struttura, che istituiscano nuovi organi od enti; norme di funzionamento, da cui derivino poteri di decisione ed azione.
Sempre i fenomeni giuridici si lasciano riguardare sotto i profili della struttura ( come è fatto) e della funzione ( a che cosa serve). L’una è mezzo per l’altra: questa è la razionalità insita in norme, che vengano emanate con lucida consapevolezza.
L’arte del legiferare né si insegna né si impara in alcuna scuola del mondo.
È privilegio dei veri talenti politici, capaci di largo orizzonte e di limpidi disegni per il futuro. Essi sanno tenersi al riparo da rischî, che l’esperienza storica è venuta maturando nel corso dei secoli.
E perciò, a modo d’esempio, dal rischio di leggi con prologo di motivazione, dove si spieghino gli scopi perseguiti dalla norma, sicché l’interprete ( o il giudice di domani) trovi dinanzi a sé un groviglioso materiale, suscettibile di arbitrarie letture e capricciose applicazioni. Ciascuna disposizione di legge deve contenere in sé, nel suo testo linguistico, la ragione della propria esistenza. Questa è l’antica ratio legis, che non si ricava dal di fuori, ma sta all’interno stesso della norma. La razionalità economica dei “piani” deve farsi razionalità degli strumenti legislativi: sobri e netti nel testo, rigorosi nell’attribuire e disciplinare poteri, precisi nel segnare limiti e vincoli. Così si costruisce il fondamento della responsabilità, cioè della volontaria inosservanza, del colposo o doloso sviamento dalla legge. La quale sola può farci responsabili, e sottrarci ad arbitri inquisitorî e ad oscura minaccia di giudizî.
Ci assale sovente il rimpianto per la nuda prosa del Code Civil, quella, così sobria e ferma, che suscitava l’assiduo studio di Stendhal. Ed anche del nostro Codice civile, emanato nel 1942, e sottoposto a revisione dal grande linguista Alfredo Schiaffini. Non si vuole indulgere ad alcuna forma di purismo, né riaprire antiche dispute sul nostro patrimonio linguistico, ma segnalare l’intrinseco nesso tra piani economici, testi legislativi, controllo di esecuzione. Il nesso è stabilito dalla parola del legislatore, della sua capacità di “adeguare” la struttura alla funzione, di ridurre a semplicità linguistica la costruzione di organi e l’attribuzione di poteri. “Linguaggio settoriale” bensì – come lo denomina Luca Serianni, maestro di questi studî –, ma sempre linguaggio di una comunità di uomini che, tesi l’orecchio e la mente, aspirano a intendere, e dunque a poter giudicare, le scelte dei governanti.
La stagione legislativa si rivela densa di significato politico e civile. Sobrietà e serietà dei testi, da tutti compresi e ascoltati, gettano un ponte tra governanti e governati, restituendo quella fiducia nelle istituzioni che ha bisogno del dialogo sociale, del reciproco comunicare e intendersi. L’attuazione dei piani economici non può scendere dall’alto, da una cima avvolta tra le nebbie, neppure intravista di lontano, ma va sentita come opera comune, che tutti i cittadini costruiscono in un fare consapevole e solidale.
Tecnici e competenti, quando siano autentici e severi, non hanno paura della semplicità linguistica, del farsi ascoltare e capire, ma anzi amano la linea lucida e razionale del discoro pubblico, che li trae a sé e li fa parte di un tutto.
I piani economici, consegnati alla comprensione di tutti, assumono il prestigio di un’impresa nazionale, a cui nessun cittadino può rimanere estraneo o indifferente. La vecchia e logora antitesi tra politica e tecnica, fra competenza dei mezzi e scelta dei fini, va trascesa nella parola del legislatore, il quale, rivolgendosi a tutti, stabilisce l’unità di un comune volere.
Che è l’unità profonda della civitas.