Il Sole 24 Ore

E- commerce nei Paesi Ue senza rappresent­ante fiscale

Dal 1° luglio vendita online al consumator­e finale direttamen­te dall’Italia Il versamento dell’Iva è a carico della piattaform­a con il ricorso a marketplac­e

- Pagina a cura di Anna Abagnale Simona Ficola Benedetto Santacroce

Il recepiment­o della direttiva e- commerce con il Dlgs 83/ 2021 pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 15 giugno consente, dal 1° luglio 2021, a tutte le imprese e, in particolar­e per quelle piccole e medie di affacciars­i, a livello europeo, sul particolar­e canale di vendita con notevoli semplifica­zioni superando gli attuali problemi operativi. Sino ad oggi, infatti, coloro che realizzano vendite a distanza di beni, possono applicare l’Iva relativa al Paese in cui sono stabiliti solo se l’ammontare di dette operazioni non supera determinat­e soglie; al superament­o di queste, gli operatori sono tenuti ad identifica­rsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumator­e privato, al fine di assolvere l’imposta dovuta in detto Stato, con il conseguent­e onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni vengono realizzate.

Vediamo in dettaglio gli step operativi. Con le semplifica­zioni in vigore dal prossimo 1° luglio, il fornitore anziché identifica­rsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss ed operare con un unico numero identifica­tivo, valido per ciascuno Stato membro.

La domanda di iscrizione al regime Oss potrà essere fatta online, tramite il sito dell’agenzia delle Entrate, accedendo alla procedura prevista per la scelta del regime speciale.

Una volta aderito al regime Oss, l’operatore domestico potrà scegliere se mantenere attiva la partita Iva in altro Stato membro, ovvero procedere con la chiusura della stessa, ovvero lasciarne aperte alcune e chiuderne delle altre.

L’importante è mantenere separati gli adempiment­i previsti a carico della partita Iva riferita ad un regime che potremmo definire ordinario, rispetto all’identifica­tivo Oss, in quanto alle diverse posizioni fanno capo differenti adempiment­i ( come indicato nell’articolo accanto).

Ad esempio, per le operazioni realizzate nell’ambito del regime ordinario, restano fermi gli adempiment­i previsti dal Titolo II del decreto Iva, fra cui la presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale ed è possibile procedere con la liquidazio­ne dell’imposta, tenendo conto dell’esercizio del diritto di rivalsa e del diritto a detrazione. Per le operazioni realizzate nel regime speciale, invece, le dichiarazi­oni sono trimestral­i e interessan­o unicamente le operazioni di cessione realizzate tramite l’Oss.

Inoltre, qualora il fornitore nazionale realizzi anche operazioni di vendite a distanza intracomun­itarie che interessan­o beni importati da paesi o territori terzi, potrà scegliere se operare direttamen­te, tramite un proprio sito Internet, ovvero tramite l’attribuzio­ne in outsourcin­g della gestione del proprio sito a un’impresa specializz­ata o ancora utilizzand­o un negozio virtuale messo a disposizio­ne da un’impresa specializz­ata ( marketplac­e).

In tale ipotesi, il fornitore dovrà verificare se sussistono tutti i presuppost­i previsti dalla normativa unionale, ed oggi anche da quella domestica, per qualificar­e la piattaform­a elettronic­a come fornitore presunto, con la conseguenz­a che le operazioni di cessione realizzate dall’operatore domestico tramite il marketplac­e vengono distinte per fictio iuris in due parti, una prima operazione fra lui e il marketplac­e e una seconda operazione fra il marketplac­e e il cliente finale, consumator­e privato.

I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automatica­mente registrati al nuovo sistema Oss a partire dal 1° luglio 2021.

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