Il Sole 24 Ore

Niente fattura con l’ingresso in Oss e Ioss

Esonero anche dalla tenuta dei registri Iva e nuova formula per la dichiarazi­one

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Il cambio di regole dell’e- commerce detta nuovi adempiment­i e rende generalizz­ato il ricorso ai regimi speciali Oss ( One stop shop) ed Ioss ( Import one stop shop), con cui va presa confidenza perché costituira­nno il meccanismo ordinario del regime definitivo degli scambi intraunion­ali.

Il Dlgs 83/ 2021 pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 15 giugno ha previsto che anche i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi Tbe a persone che non sono soggetti passivi, nonché quelli che effettuano vendite a distanza intraUe di beni o vendite a distanza di beni importati, nonché le piattaform­e che facilitano tali operazioni, possono accedere ora all’Oss ( ovvero all’Ioss) con il vantaggio di non doversi identifica­re ai fini dell’Iva in ogni Stato membro in cui l’imposta su tali servizi è dovuta. Tale semplifica­zione, in passato prevista dal Moss solo in riferiment­o ai servizi Tbe, viene dunque estesa alle altre tipologie di operazioni verso consumator­e finale Ue.

Nello specifico, la riforma degli articoli 74- quinquies, 74- sexies del Dpr 633/ 72 incide sulle modalità di dichiarazi­one ed assolvimen­to dell’Iva tramite Oss ( regime Ue ed extraUe). Mentre, l’introduzio­ne dell’articolo 74- sexies1 dello stesso decreto individua le regole Ioss.

Per effetto delle modifiche, innanzitut­to, i soggetti passivi che accedono al regime Oss ed Ioss sono esonerati dagli obblighi di emettere la fattura, della tenuta dei registri Iva e della presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale. Vanno infatti presentate apposite dichiarazi­oni trimestral­i ( mensili per lo Ioss) ma devono conservare idonea documentaz­ione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta dell’Amministra­zione italiana o straniera. Qualora sia emessa fattura, pur non essendo richiesta, si applicano l’articolo 21 e successivi del Dpr 633/ 72.

La dichiarazi­one Iva Oss/ Ioss va presentata, in via elettronic­a, per ciascun periodo d’imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione e va presentata entro la fine del mese successivo. Il periodo d’imposta è trimestral­e per le operazioni effettuate secondo i regimi speciali Ue e non Ue, mensile se si ricorre al regime speciale d’importazio­ne.

Il soggetto passivo versa l’Iva nello Stato in cui è identifica­to applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazi­one, sarà poi lo Stato membro di identifica­zione a provvedere alla ripartizio­ne degli importi tra i vari Stati di consumo. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one secondo le modalità ( predispost­e in origine per il regime Moss) di cui al Dm del 20 aprile 2015 a cui l’articolo 74- octies Dpr 633/ 1972 fa rimando.

Nel caso in cui il fornitore decida di avvalersi dell’ausilio di una piattaform­a elettronic­a gli obblighi derivanti dalla vendita a distanza intraUe non si trasferisc­ono il capo a quest’ultima, non operando il nuovo articolo 2- bis Dpr 633/ 72 che, in riferiment­o a tali operazioni, trasferisc­e il debito d’imposta in capo al marketplac­e solo se il fornitore è un soggetto extraUe e i beni si trovano nel territorio dell’Unione. Il fatto che la piattaform­a non diventi il « presunto fornitore » in riferiment­o alle vendite a distanza intraUe che facilita non toglie che debba rispettare gli obblighi di tenuta dei registri di cui all’articolo 39, comma 3, Dpr 633/ 72. Attenzione perciò ai rapporti contrattua­li con la piattaform­a che, se determinan­o o meno il trasferime­nto della proprietà dei beni, possono avere implicazio­ni diverse sul regime Iva dell’e- commerce.

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