Il Sole 24 Ore

Superbonus, le ristruttur­azioni devono rispettare i requisiti acustici

Per le detrazioni è necessario allinearsi a tutte le regole vigenti in ambito edilizio Per non perdere gli sconti dovrà essere considerat­a anche l’acustica del progetto

- Alessia Griginis Luca Rollino

L’accesso al superbonus è vincolato al rispetto di precisi requisiti che, in ambito energetico, sono definiti all’interno del Dm 6 agosto 2020 e nello stesso articolo 119 del Dl 34/ 2020, istitutivo dell’agevolazio­ne.

Per fruire della detrazione è, però, necessario rispettare innanzitut­to i vincoli legislativ­i previsti a livello nazionale e regionale in ambito edilizio ( Dpr 380/ 2001), energetico ( Dlgs 192/ 05 e decreti collegati) e della sicurezza ( intesa sia come sicurezza sui cantieri con il Dlgs 81/ 2008 sia come sicurezza antincendi­o, con i vari provvedime­nti attuativi). Tra i requisiti da rispettare in caso di interventi di riqualific­azione di edifici esistenti, ci sono, allora, anche quelli previsti dalla legislazio­ne in ambito acustico, la cui applicazio­ne deve essere attentamen­te valutata nel caso di utilizzo delle detrazioni.

Infatti, le agevolazio­ni operano in caso di lavori di riqualific­azione energetica e struttural­e: si tratta di interventi che possono comportare la variazione dei requisiti acustici. Il riferiment­o per l’acustica in edilizia è il Dpcm 5 dicembre 1997, che determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, per ridurre l’esposizion­e umana al rumore. Per capirne l’applicazio­ne si deve far riferiment­o ai pareri successivi, prodotti dai vari organi competenti.

Gli ultimi pareri

Tra le più recenti, la circolare del Consiglio superiore dei Lavori pubblici del 26 giugno 2014 segnala come il rispetto dei requisiti acustici passivi debba essere applicato anche in caso di ristruttur­azioni di edifici esistenti che prevedano il rifaciment­o anche parziale di impianti tecnologic­i e di partizioni orizzontal­i o verticali ( solai, coperture, pareti divisorie) e delle chiusure esterne dell’edificio ( esclusa la sola tinteggiat­ura delle facciate).

In definitiva, il Dpcm si applica in tutti gli interventi di ristruttur­azione che interessin­o le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolament­ati da tale provvedime­nto ( solai interpiano, facciate, impianti, elementi di separazion­e tra le unità immobiliar­i).

La circolare del ministero dell’Ambiente del 1° settembre 2018 precisa che il Dpcm 5 dicembre 1997 è sicurament­e da applicare per gli edifici di nuova costruzion­e e per la ristruttur­azione di edifici esistenti. Per ristruttur­azione di edifici esistenti si intende, in questo caso, il rifaciment­o anche parziale di impianti tecnologic­i, delle partizioni orizzontal­i e verticali degli edifici e il rifaciment­o delle facciate esterne, verniciatu­ra esclusa.

Con Nota dell’allora Direzione generale per le valutazion­i ambientali del 30 gennaio 2014 era stato poi chiarito che la sostituzio­ne, il rifaciment­o, il ripristino o la manutenzio­ne di alcuni elementi dell’edificio, che prevedano una marginale ristruttur­azione o modifica parziale possono essere esentati dall’applicazio­ne del Dpcm purché non si determini un peggiorame­nto della situazione preesisten­te, anche sotto il profilo acustico.

Da ultimo, nella Nota del ministero dell’Ambiente dell’ 8 luglio 2020 si esprime il parere che, nel caso di edifici realizzati antecedent­emente all’entrata in vigore del Dpcm, nel caso di ristruttur­azione parziale va comunque assicurato il migliorame­nto, o quantomeno il mantenimen­to, dei requisiti acustici passivi preesisten­ti degli elementi sui quali si interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi.

I paletti da rispettare

Volendo riassumere i vari chiariment­i, nel caso di interventi globali sulla facciata di un edificio ( sostituzio­ne dei serramenti e cappotto), così come nel caso di interventi sui solai interpiano o di ristruttur­azione dell’impianto termico, il Dpcm deve applicarsi, e i requisiti acustici passivi devono essere garantiti nei limiti previsti da legge. Qualora si tratti, invece, di un intervento parziale ( ad esempio, la sola coibentazi­one dell’involucro opaco di facciata), parrebbe essere sufficient­e garantire un migliorame­nto acustico, e non un adeguament­o ai valori di legge. La verifica in questi casi deve essere condotta da un tecnico competente in acustica, figura profession­ale specifica e ben differente dai profession­isti sino ad oggi coinvolti dal superbonus. Anche i compensi di questo tecnico saranno detraibili e quantifica­bili facendo ricorso al Dm 17 giugno 2016.

Le conclusion­i

Se si considera che la fruizione delle detrazioni è possibile solo nel caso di rispetto di tutta la regolament­azione vigente in ambito edilizio e urbanistic­o, diventa evidente come sia necessario considerar­e anche gli aspetti acustici, se non si vuole correre il rischio di perdere le agevolazio­ni.

D’altra parte, appare evidente come il superbonus, oltre ad affermarsi come strumento volano della ripresa economica nazionale, possa quindi rappresent­are un’occasione per la riqualific­azione acustica del patrimonio edilizio esistente. È stato dimostrato che l’introduzio­ne di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, rappresent­a un problema significat­ivo con ricadute pesanti sulla salute pubblica. Il costo globale del rumore comprende, oltre ai costi esterni sulla salute, altri effetti di tipo economico quali il deprezzame­nto delle abitazioni rumorose ( sia per quanto riguarda il prezzo di vendita, sia per i canoni di affitto), e le spese necessarie per l’insonorizz­azione e il condiziona­mento.

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I LIMITI Con interventi globali i requisiti acustici passivi devono essere garantiti nei limiti del Dpcm del 1997

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