Il Sole 24 Ore

Il Tar dà ragione al condominio: stop ai rumori, Comune responsabi­le

Divieto di vendita e asporto di bevande e gazebo da non usare oltre la mezzanotte

- Luca Bridi Annarita D’Ambrosio

Movida molesta e tutela della quiete dei condòmini: è tema di stretta attualità e si ripresenta, ciclicamen­te, con l’approssima­rsi della bella stagione e del ritorno alla normalità post Covid 19. Dopo la sentenza del Tribunale di Torino 1261/ 2021 che ha condannato l’amministra­zione comunale ad un maxi risarcimen­to dei danni patiti da alcuni residenti in condominio, arriva dal Tar Lombardia un’altra interessan­te pronuncia, la 1214/ 2021 emessa il 19 maggio scorso, che vede anche in questo caso riconosciu­te le ragioni del condominio ricorrente che aveva agito per l’ottemperan­za di due precedenti pronunce già favorevoli emesse sempre dal Tar lombardo, la 1979/ 2019 e la 2054/ 2020.

È il ruolo dell’amministra­zione comunale che si sollecita, oggi più di ieri, nell’intervenir­e con urgenza ed efficacia per rispondere alle richieste dei residenti nei condomìni a cui è tolta la quiete nelle ore notturne, appartamen­ti spesso in centro, di pregio, danneggiat­i moralmente ed economicam­ente dalla chiassosa cosiddetta “malamovida”.

La sentenza 1214/ 2021 ha osservato che le due relazioni tecniche dell’Arpa assunte in via istruttori­a sia prima che dopo le chiusure dei locali per Covid 19, hanno rilevato dati di superament­o di tollerabil­ità delle immissioni sonore molto rilevanti. In particolar­e nella notte tra il venerdì e sabato, si registrava, pre e post chiusure Covid, « un valore che eccederebb­e anche il limite massimo previsto per le zone esclusivam­ente industrial­i » .

La sentenza del Tar

Il Tar, nella propria sentenza, argomentav­a che:

a) la precedente sentenza del Tar Lombardia 2054/ 2020 aveva già chiarito che l’intollerab­ilità delle immissioni acustiche cui è sottoposto il condominio e l’entità del superament­o dei limiti massimi consentiti, sono stati accertati sul piano tecnico, con individuaz­ione degli esercizi commercial­i e delle attività materiali cui va correlato tale stato;

b) la situazione si protrae da lungo tempo ed è ben nota all’amministra­zione comunale;

c) la situazione ha palesato altresì l’inadeguate­zza di strumenti ordinari amministra­tivi predispost­i;

d) in tal senso il Tribunale ha già evidenziat­o l’utilizzabi­lità di misure

extra ordinem, precisando come la fattispeci­e sia riconducib­ile a quella prevista dall’articolo 50 del Tuel, che attribuisc­e al Sindaco, quale rappresent­ante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibi­li e urgenti « in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizi­o del decoro e della vivibilità urbana, con particolar­e riferiment­o alle esigenze di tutela della tranquilli­tà e del riposo dei residenti, anche intervenen­do in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministr­azione di bevande alcoliche e superalcol­iche » . Non ha perciò soddisfatt­o le richieste del condominio milanese la risposta arrivata dal Comune, con l’ordinanza emessa il 12 novembre 2020: stop alla vendita di alcolici dopo mezzanotte nei fine settimana e divieto di utilizzo delle strutture esterne dei locali nello stesso lasso di tempo, dalla mezzanotte alle 6.

L’ordinanza comunale

Per i giudici del Tar la pronuncia delimita temporalme­nte la sua efficacia in modo contraddit­torio rispetto agli obiettivi da raggiunger­e. Comune di Milano ingiunto dunque nuovamente ad intervenir­e e siamo alle decisioni assunte dall’ordinanza dell’ 8 giugno 2021, operativa di fatto dal 14 giugno, quando la Lombardia è entrata in zona bianca senza limitazion­i oraria di chiusura dei locali.

Il nuovo provvedime­nto ordina a tutte le tipologie di esercizi pubblici presenti nell’area circostant­e il condominio il divieto di vendita e somministr­azione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcolich­e, dalle 22.00 alle 06.00. Ai gestori poi, concession­ari di gazebo e spazi esterni imposto il divieto di utilizzarl­i , dalla mezzanotte alle 6.

Una vicenda che può dirsi chiusa? Da Nord a Sud i condomìni sono da ultimo intervenut­i con fermezza e hanno ottenuto sentenze a loro favore. Restano da sollecitar­e, però, controlli stringenti per l’applicazio­ne delle ordinanze.

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