Il Sole 24 Ore

Piscina condominia­le, manutenzio­ne in base ai millesimi di proprietà

L’accessorie­tà o meno del bene rileva solo se sia dubbia la natura comune

- Luana Tagliolini

Partecipa alle spese di uso della piscina anche il condomino che volontaria­mente decide di non servirsene. Lo ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza 8746/ 2021, nella quale è stato affrontato il caso di un condomino che constestav­a la ripartizio­ne delle spese di gestione della piscina condominia­le in base ai millesimi di proprietà.

L’attore contestava il criterio applicato perché, sosteneva, pur essendo la piscina bene condominia­le per espressa indicazion­e nel regolament­o di condominio, era un bene suscettibi­le di autonomo godimento e non costituisc­e parte essenziale per l’esistenza delle singole unità abitative ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile per cui non sussisteva la relazione di accessorie­tà tra la stessa e le unità immobiliar­i dei singoli condomini.

A suo dire le spese d’uso devono essere ripartite ai sensi dell’articolo 1123 comma 2 Codice civile in base al quale « se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzion­e dell’uso che ciascuno può farne » . Sosteneva, inoltre, che qualora il regolament­o non disponga nulla riguardo il riparto delle spese di uso dell’impianto, l’assemblea dovrebbe individuar­e un criterio rispettoso del cosiddetto « principio dell’uso potenziale ed effettivo » mentre il criterio adottato dei millesimi di proprietà comporta una ingiusta ripartizio­ne dei costi per coloro che non utilizzano la piscina.

Il Tribunale ha però respinto le tesi del condomino, precisando anzitutto che l’accessorie­tà o meno del beneè bene è rilevante quando sia dubbia la natura comune del bene: aspetto, questo, risultato pacifico nel caso affrontato.

L’altro aspetto non condiviso dal giudice riguarda il richiamo al secondo comma dell’articolo 1123 citato per la ripartizio­ne delle spese d’uso della piscina che si applica quando le cose sono destinate a servire i condòmini in misura diversae diversa e le spese sono ripartite in proporzion­e dell’uso che ciascuno può farne per cui ove la possibilit­à di uso sia esclusa per motivi struttural­i e oggettivi deve essere escluso anche l’obbligo di contribuir­e.

Diverso è il caso in cui alcuni condòmini decidano di non avvalersen­e per motivi soggettivi posto che così facendo incremente­rebbero, illegittim­amente, la quota di spesa a carico degli altri come nella fattispeci­e in esame.

Sulla base di tale principio il Tribunale ha rigettato la domanda del condomino e ha disposto che le spese per d’uso della piscina devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà generale ( articolo 1123, comma 1, del Codice civile) precisando anzi che, per introdurre una deroga a tale criterio, è necessaria una delibera assunta all’unanimità dei partecipan­ti al condominio.

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