Cosa disse davvero Einaudi sulla tassa di successione
DI RECENTE ANCHE LA NOSTRA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO CONFORME L’ATTUALE SISTEMA DI TASSAZIONE
La proposta di Enrico Letta di aggravare, per certi patrimoni, l’imposta sulle successioni ereditarie e sulle donazioni, ha riaperto nel Paese il dibattito e neppure la secca affermazione del premier Mario Draghi che « questo non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli » , è valsa a sopirlo. I sostenitori dell’imposta, poi, hanno più volte invocato l’autorevolezza di Luigi Einaudi, dipingendolo come a favore, tout court. Ma il pensiero dello statista non si può ricavare da frasi mozze, estrapolate dal contesto di pagine e pagine. In particolare, non si può comprenderlo senza conoscere la concezione che egli aveva dell’uguaglianza nei punti di partenza, concezione che – da lui ribadita anche nel discorso di insediamento alla presidenza della Repubblica ( 1948) – fu una costante della sua vita.
Fuggiasco in Svizzera dal fascismo, Einaudi ne scrisse fra il settembre del 1943 e il 10 dicembre 1944 ( di lì a poco il governo Bonomi lo avrebbe richiamato a Roma per assegnargli la carica di governatore della Banca d’Italia, dalla quale guidò il miracolo della ricostruzione). E non è, la sua, una concezione – dell’uguaglianza nei punti di partenza – rivendicativa, tantomeno vendicativa o redistributrice, e neppure a favore delle casse erariali ( come lo era stata per Augusto che l’aveva istituita nel 4 d. C., subito sollevando la contrarietà di Plinio il Giovane). È una concezione che si inquadra invece nella visione che Einaudi aveva della “famiglia costruttrice”, costruttrice di sviluppo. ( Coloro che vogliono) – scriveva, significativamente, dall’esilio – « costruire per l’eternità, hanno una concezione dell’uguaglianza nei punti di partenza ben più alta di quelli che vorrebbero che la gara ricominciasse per tutti ad ogni generazione » , così continuando: « L’imposta ereditaria può e deve efficacemente obbligare gli eredi, in poche generazioni, a rifare, col proprio sforzo, il capitale materiale di macchine, di edifici, di scorte tramandato dall’avo, così come può e deve intervenire ad obbligare l’attuale proprietario di un fondo a riacquistare col proprio risparmio la terra quale l’avo l’aveva consegnata al padre suo » . Il nome, la tradizione, l’esperienza – aggiungeva – « sono ricchezza propria della famiglia, che, serbata in essa, reca vantaggio agli altri e, toltale, rimane distrutta con danno universale » . Non per niente, nel 1927 ( quindi, già dopo abolita l’imposta, nel 23, dal ministro fascista De Stefano per gli eredi in linea retta), Einaudi aveva sviluppato sulla rivista Riforma sociale una “ulteriore critica” al progetto di imposta di successione ( immediata alla morte del de cuius, quindi di tipo sostanzialmente espropriativa) di Eugenio Rigano, dicendosi invece favorevole ( ancora nel 1946) solo a un’imposta di terza generazione, magari nella variante di pagamento di un terzo dell’imposta alla scomparsa del de cuius, di un altro terzo a quella del ( o dei) nipoti eredi e di un ultimo terzo ancora alla scomparsa dei pronipoti. Il tutto, sul fermo principio che le eredità non devono costituire un privilegio per chi non ha fatto nulla e perché, anzi, esse rimangano così in proprietà « soltanto degli eredi i quali lo meritino » . Ma non è questo quanto già da noi accade? Si conosce, oggi, qualche erede che non si dedichi a quanto ereditato, sia esso imprenditore industriale, o commerciale, o agricolo? Non è fatto comune il considerare già un eroismo quello di riuscire a conservare la fortuna ereditata? Si consideri, allora, quanto già detto, più di 25 anni fa dalla Corte costituzionale tedesca: « L’imposta di successione trova il proprio limite nella garanzia del diritto all’eredità, di cui fanno parte anche i princìpi della libertà testamentaria e del diritto dei parenti all’eredità. Tale imposta non può pertanto vanificare o rendere nulli il senso e la funzione del diritto ereditario, lasciando che i beni di proprietà di una persona possano andare perduti con la morte della stessa. L’imposta di successione trova un ulteriore limite costituzionale nella tutela del matrimonio e della famiglia sancita dalla Costituzione » . Del resto, è noto che anche la nostra Corte costituzionale ( Pres. Cartabia), appena l’anno scorso, ha dichiarato l’attuale tassazione conforme alla Costituzione e, in particolare, ai diritti della famiglia ( art. 129) e alla continuità aziendale. Ragion per cui è da ritenersi che i sostenitori dell’aggravamento dell’imposta successoria non possano, e non debbano, sortire il proprio intento. Neanche citando Einaudi.