Il Sole 24 Ore

Spazi ampi per convertire il sismabonus in 110%

La procedura avviata con il vecchio allegato B può passare al superbonus Decisiva l’attestazio­ne di congruità delle spese: deve arrivare per fine lavori

- Giuseppe Latour

È possibile convertire in superbonus una procedura avviata seguendo il modello del vecchio sismabonus. Purché venga presentata l’attestazio­ne di congruità delle spese entro la fine dei lavori.

La risposta a interpello n. 410 dell’agenzia delle Entrate esamina un caso nella pratica molto frequente, vista la lunghezza di questi lavori di ristruttur­azione: cosa avviene a un intervento impostato secondo i criteri della vecchia versione del sismabonus che, poi, è rientrato nel perimetro del 110 per cento? Potrà accedere allo sconto più vantaggios­o e a quali condizioni?

In concreto, parliamo di una Scia per una demolizion­e con ricostruzi­one, depositata il 27 agosto 2020 insieme all’asseverazi­one della classe di rischio sismico ( allegato B). I lavori iniziano nel corso del 2020, insieme ai pagamenti alle imprese. Nel frattempo, però, prende forma il superbonus e ora il proprietar­io si interroga sulla possibilit­à di portare il più vantaggios­o 110% nella sua dichiarazi­one dei redditi.

L’agenzia, nella sua risposta, non chiude la porta alla possibilit­à di accedere al superbonus. Anzi. Premesso che esiste una sovrapposi­zione tra gli interventi ammessi ai due incentivi, il problema principale riguarda la procedura da seguire. Per il 110%, infatti, è necessario che i profession­isti asseverino l’efficacia degli interventi, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il primo adempiment­o, anche secondo un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, datato 2 febbraio 2021, è assimilabi­le all’asseverazi­one presentata con il vecchio sismabonus: quindi, il deposito dell’allegato B contestual­mente al titolo abilitativ­o rispetta, nella sostanza, anche i requisiti del superbonus.

Un problema maggiore è rappresent­ato dall’attestazio­ne della congruità delle spese, assente per il sismabonus. Anche perché il nuovo allegato B, relativo al 110%, adesso contiene anche questo elemento. Secondo l’agenzia delle Entrate, però, l’attestazio­ne della congruità delle spese è slegata dalla presentazi­one dell’allegato B e può essere, quindi, presentata anche oltre il deposito del titolo abilitativ­o. Il termine, in base al decreto Rilancio, è agganciato alla fine dei lavori.

Quindi, conclude l’interpello, « considerat­o che l’istante rappresent­a di aver prodotto allo sportello unico insieme alla Scia in data 27 agosto 2020, l’asseverazi­one in conformità all’allegato B, al fine di attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore, si ritiene che lo stesso potrà beneficiar­e del superbonus » , purché entro la fine dei lavori « produca anche l’attestazio­ne della congruità delle spese » .

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