Il Sole 24 Ore

Serve il codice fiscale per le navi senza Iva

- Carla Bellieni Benedetto Santacroce

L’approvazio­ne da parte dell’agenzia delle Entrate del modello per la non imponibili­tà Iva dell’articolo 8bis del Dpr 633/ 72 per le cessioni di beni e prestazion­i di servizio relative alle navi adibite alla navigazion­e in alto mare, presenta delle difficoltà applicativ­e che necessitan­o di una specifica valutazion­e interpreta­tiva. La questione è di particolar­e rilevanza perché riguarda, in termini oggettivi, tutte le unità navali sia quelle collegate alla nautica che quelle collegate allo shipping con un impatto per gli operatori del settore di tipo globale. Proviamo, dunque, a valutare con attenzione alcune scelte realizzate con il modello appena approvato.

La prima scelta è stata quella di mantenere in comune il frontespiz­io relativo alla dichiarazi­one della percentual­e di utilizzo in Europa dell’unità navale di cui all’articolo 7- sexies del Dpr 633/ 72 ( quadro A) con quello della non imponibili­tà articolo 8 bis del Dpr 633/ 72 ( quadro B). La scelta rende i dati relativi al codice fiscale del dichiarant­e e del suo rappresent­ante obbligator­i anche per i soggetti non residenti che potrebbero esserne privi e, consecutiv­amente rende più gravosi gli adempiment­i per l’acquisto in regime di non imponibili­tà in Italia da parte di tali soggetti, che potrebbero essere indotti a dirottare i propri acquisti all’estero.

Il quadro B collegato, come indicato in precedenza, alla non imponibili­tà articolo 8- bis è diviso in due sezioni, di cui:

1 la prima dedicata ai dati relativi alle navi per cui viene rilasciata la dichiarazi­one e per ogni nave alla tipologia di operazioni per le quali il dichiarant­e intende avvalersi della facoltà ( se acquisti o importazio­ni) e dell’anno di riferiment­o;

2 la seconda per i dati relativi ai cedenti o prestatori, con associata la nave ( per rigo e numero, da sezione I).

In relazione a questo seconda sezione si rileva che i dati oggetto di comunicazi­one devono essere conosciuti e individuat­i prima della presentazi­one del modello.

Le istruzioni indicano la « tipologia di operazioni per le quali il dichiarant­e intende avvalersi della facoltà di non applicazio­ne dell’Iva » in acquisti o importazio­ni e l’anno di riferiment­o. A prescinder­e dalla consideraz­ione circa l’alternativ­ità ( « o » ) fra due tipologie di operazioni che ben potrebbero invece entrambe verificars­i nello stesso anno, si osserva che il provvedime­nto attuativo ripete il termine facoltà già introdotto nel dettato dell’articolo 8- bis del Dpr 633/ 1972 dalla legge di Bilancio 2021. L’enunciazio­ne della non imponibili­tà Iva di un’operazione come esercizio di una facoltà lasciata al cessionari­o o committent­e, scelta legislativ­a di critica applicazio­ne unionale, sembra, però, aggiungere un importante tassello – a conforto della piena detraibili­tà per il cliente dell’imposta che sia stata addebitata pur in presenza delle condizioni oggettive per la non imponibili­tà dell’operazione – rispetto al panorama interpreta­tivo e giurisprud­enziale attuale ( tra cui: Cassazione 24289/ 2020 e 10439/ 2021, circolare GdF 25 novembre 2020 a parziale modifica della precedente 13 aprile 2018 n. 114153/ 18).

I codici previsti per il campo 7, che differenzi­ano l’attestazio­ne per l’anno solare precedente ( codice 1) rispetto al caso di « primo utilizzo » , di attestazio­ne dell’intenzione di effettuare viaggi qualifican­ti « nell’anno solare in corso » ( codice 2) non risulta coerente con l’interpreta­zione data per il caso di primo utilizzo dalla risoluzion­e 39/ E/ 2021, che riferiva invece la condizione all’anno solare successivo alla messa in servizio.

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