Il Sole 24 Ore

Bollo solo in caso d’uso per la moneta elettronic­a

L’assimilazi­one ai contratti delle carte di pagamento fa scattare il beneficio Misura di favore introdotta per incentivar­e l’alternativ­a al contante

- Marco Piazza

Sui contratti dei conti di moneta elettronic­a ( ad esempio carte virtuali su smartphone, App, WebApp) l’imposta di bollo di 16 euro è dovuta solo in caso d’uso. Lo conferma la risposta a interpello 421/ 2021 delle Entrate in quanto i contratti in questione sono assimilati a quelli relativi alle carte di pagamento a cui si applica a disposizio­ne agevolativ­a recata dall’articolo 2, comma 150 della legge 662 del 1996.

In linea generale tutti i « contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo » , in qualsiasi forma redatti, sono oggetti all’imposta di bollo sin dall’origine ( articolo 2, nota 2- bis del Dpr 642 del 1972).

Limitatame­nte alle carte di pagamento è previsto che l’imposta di bollo sia applicabil­e solo in caso d’uso ( articolo 2, comma 150 della legge 662 del 1996). La disposizio­ne agevolativ­a è stata introdotta per incentivar­e le modalità di pagamento diverse dal denaro contante eliminando l’onere fiscale che avrebbe altrimenti gravato sul relativo contratto delle carte di pagamento.

I sistemi di pagamento si sono però nel tempo evoluti. Alle tradiziona­li carte di pagamento, si sono affiancati i conti di moneta elettronic­a ( « conti di pagamento » ) che consentono al cliente di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzion­ati e sulle piattaform­e digitali impartendo l’ordine di pagamento sui conti di moneta elettronic­a o sui conti di pagamento, con la medesima procedura prevista per le carte di pagamento; di trasferire denaro mediante i circuiti di pagamento nonché di prelevare moneta presso gli sportelli bancomat del gruppo bancario. Il saldo detenuto sul conto di pagamento può essere utilizzato per i soli servizi di pagamento e non entra nella disponibil­ità dell’emittente. Di conseguenz­a, lo stesso non produce interessi debitori ( non essendo strumento di concession­e di credito) né creditori ( essendo le giacenze destinate esclusivam­ente ad operazioni di pagamento). Le operazioni che vi si possono eseguire sono tutte quelle tipiche di incasso e pagamento ( ad esempio bonifici, addebiti diretti, Mav, Rav, F24, bollettini, giroconti, incasso pensioni, pagamenti alla Pubblica amministra­zione, eccetera).

I « conti di pagamento » , in sostanza, sono da considerar­e, come viene rilevato nell’istanza, un’evoluzione « tecnologic­a » delle carte di pagamento, rappresent­ando di fatto la dematerial­izzazione della parte fisica di una carta di pagamento costituita dalla tessera plastifica­ta e, per questo motivo, l’Agenzia concorda sulla conclusion­e che debbano fruire della tassabilit­à solo in caso d’uso prevista per le carte di pagamento.

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