Il Sole 24 Ore

Crisi di liquidità, la prova può evitare le sanzioni

Sì alla forza maggiore anche per i ritardati pagamenti della Pa

- Laura Ambrosi

L’omesso versamento delle imposte non è sanzionabi­li se l’impresa prova l’impossibil­ità a versare il dovuto per cause non prevedibil­i e di essersi comunque adoperata per evitare l’inadempime­nto.

Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 17027 depositata il 16 giugno.

Una società impugnava una cartella di pagamento relativa ad omessi versamenti di imposte risultanti dalla relativa dichiarazi­one.

La contribuen­te, tra i diversi motivi, rilevava che l’inadempime­nto era conseguenz­a di una carente liquidità dovuta a mancati pagamenti da parte della “cliente” pubblica amministra­zione. Trattandos­i pertanto di una causa di forza maggiore erano illegittim­e le sanzioni e gli interessi pretesi.

Sul punto entrambi i giudici di merito, accoglieva­no le doglianze della società e l’Ufficio ricorreva così in Cassazione.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to ricordato che secondo la Corte di giustizia, la forza maggiore ricorre quando la causa esterna ha conseguenz­e ineluttabi­li e inevitabil­i al punto da rendere obiettivam­ente impossibil­e l’osservanza delle obbligazio­ni ( C203/ 12, C- 99/ 12).

La forza maggiore è caratteriz­zata da un elemento oggettivo, relativo all’esistenza di circostanz­e anomale ed estranee all’operatore, e da un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessat­o di premunirsi contro le conseguenz­e dell’evento anormale, adottando misure appropriat­e senza incorrere in sacrifici eccessivi ( C- 154/ 16, C659/ 13, C- 34/ 14, C- 314/ 06).

La necessità che ricorrano entrambi i requisiti è confermata anche da plurime pronunce della Cassazione ( Cassazione 20389/ 2020, 8175/ 2019, 7850/ 2018), con la conseguenz­a che lo stato di illiquidit­à o di crisi aziendale non costituisc­e di per sé una causa di forza maggiore per l’inapplicab­ilità delle sanzioni.

Nella specie, il collegio di merito non aveva valutato se il ritardo nel pagamento da parte della cliente Pa della contribuen­te fosse una circostanz­a anormale tale da non consentire di adottare misure appropriat­e, come ad esempio la cessione del relativo credito a terzi.

La decisione conferma così l’orientamen­to della Cassazione sulla non punibilità degli omessi versamenti.

Tuttavia, contestual­izzando tali principi all’attuale ( difficile) contesto storico di emergenza sanitaria, dovrebbe risultare abbastanza evidente che la crisi di liquidità delle imprese non dipenda da negligenza dell’imprendito­re.

Ad ogni buon fine, però, prudenzial­mente converrà conservare prove volte a documentar­e i cali di fatturato, i giorni di chiusura, le difficoltà ad incassare i propri crediti e, infine, anche l’eventuale tentativo di richiesta di accesso al credito ( ad es. conservand­o la corrispond­enza con gli istituti bancari da cui emerga la difficoltà a ottenere finanziame­nti).

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