Il Sole 24 Ore

Ammortizza­tori Covid, entro giugno domanda per quelli scaduti

Possibile sanare richieste e rimborsi con decadenza nel primo trimestre 2021

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Con il messaggio 2310/ 2021 diffuso ieri, l’Inps fornisce istruzioni sul differimen­to dei termini di decadenza in materia di integrazio­ni salariali, così come previsto dall’articolo 8, comma 3- bis del decreto Sostegni.

Il differimen­to si riferisce ai periodi scaduti dal 1° gennaio al 31 marzo scorsi. Conseguent­emente le domande interessat­e alla proroga sono solo quelle che riguardano eventi di sospension­e/ riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021. La sanatoria interessa anche i termini per l’invio dei dati utili al pagamento diretto da parte dell’Inps delle integrazio­ni salariali: si tratta delle trasmissio­ni inerenti agli eventi di sospension­e o riduzione conclusisi a dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 ovvero quelli le cui autorizzaz­ioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.

Dovranno inviare domanda di accesso ai trattament­i ( Cigo, Cigd e Aso), entro il 30 giugno, solo i datori di lavoro che hanno completame­nte omesso la trasmissio­ne delle istanze e quelli destinatar­i di un precedente accoglimen­to parziale delle domande per una sola parte del periodo richiesto ( quello non decaduto). In quest’ultimo caso, le istanze da trasmetter­e sono solo quelle riferite ai periodi decaduti per i quali oggi opera il differimen­to previsto dalla norma. Nessun adempiment­o, invece, per chi si è visto respingere l’istanza per decadenza dell’intero periodo oggetto della richiesta. In tali ipotesi, saranno direttamen­te le sedi dell’istituto a contattare le aziende per l’istruttori­a e successiva definizion­e delle domande alla luce di indicazion­i che saranno loro fornite.

Soluzione analoga per gli Sr41/ Sr43 semplifica­ti. Dovranno inviarli entro il 30 giugno solamente coloro che non hanno precedente­mente trasmesso i dati utili al pagamento diretto o al saldo dei trattament­i. Negli altri casi, saranno direttamen­te le strutture territoria­li dell’Inps a provvedere alla liquidazio­ne diretta dei periodi già autorizzat­i per i quali gli Sr41/ 43, già inviati, sono stati respinti per intervenut­a decadenza.

La riapertura dei termini di presentazi­one delle istanze rimette in gioco per le aziende la legittimit­à della fruizione dell’esonero alternativ­o alla cassa introdotto dall’articolo 3 del Dl 104/ 2020 e successiva­mente ripreso ed esteso da altre norme. Se il datore di lavoro avesse richiesto lo sgravio, laddove adesso, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, accedesse all’ammortizza­tore sociale, dovrà restituire l’importo della facilitazi­one non più spettante.

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