Ammortizzatori Covid, entro giugno domanda per quelli scaduti
Possibile sanare richieste e rimborsi con decadenza nel primo trimestre 2021
Con il messaggio 2310/ 2021 diffuso ieri, l’Inps fornisce istruzioni sul differimento dei termini di decadenza in materia di integrazioni salariali, così come previsto dall’articolo 8, comma 3- bis del decreto Sostegni.
Il differimento si riferisce ai periodi scaduti dal 1° gennaio al 31 marzo scorsi. Conseguentemente le domande interessate alla proroga sono solo quelle che riguardano eventi di sospensione/ riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021. La sanatoria interessa anche i termini per l’invio dei dati utili al pagamento diretto da parte dell’Inps delle integrazioni salariali: si tratta delle trasmissioni inerenti agli eventi di sospensione o riduzione conclusisi a dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 ovvero quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.
Dovranno inviare domanda di accesso ai trattamenti ( Cigo, Cigd e Aso), entro il 30 giugno, solo i datori di lavoro che hanno completamente omesso la trasmissione delle istanze e quelli destinatari di un precedente accoglimento parziale delle domande per una sola parte del periodo richiesto ( quello non decaduto). In quest’ultimo caso, le istanze da trasmettere sono solo quelle riferite ai periodi decaduti per i quali oggi opera il differimento previsto dalla norma. Nessun adempimento, invece, per chi si è visto respingere l’istanza per decadenza dell’intero periodo oggetto della richiesta. In tali ipotesi, saranno direttamente le sedi dell’istituto a contattare le aziende per l’istruttoria e successiva definizione delle domande alla luce di indicazioni che saranno loro fornite.
Soluzione analoga per gli Sr41/ Sr43 semplificati. Dovranno inviarli entro il 30 giugno solamente coloro che non hanno precedentemente trasmesso i dati utili al pagamento diretto o al saldo dei trattamenti. Negli altri casi, saranno direttamente le strutture territoriali dell’Inps a provvedere alla liquidazione diretta dei periodi già autorizzati per i quali gli Sr41/ 43, già inviati, sono stati respinti per intervenuta decadenza.
La riapertura dei termini di presentazione delle istanze rimette in gioco per le aziende la legittimità della fruizione dell’esonero alternativo alla cassa introdotto dall’articolo 3 del Dl 104/ 2020 e successivamente ripreso ed esteso da altre norme. Se il datore di lavoro avesse richiesto lo sgravio, laddove adesso, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, accedesse all’ammortizzatore sociale, dovrà restituire l’importo della facilitazione non più spettante.