Quadro RR, i soci di capitali attendono le istruzioni
Inps ha riconosciuto la non imponibilità nella gestione commercianti
La circolare 84/ 2021 dell’Inps ha posto fine a una diatriba durata quasi 20 anni sulla effettiva base imponibile della contribuzione alla gestione commercianti per i soci di capitale di società a responsabilità limitata, iscritti alla gestione in quanto imprenditori individuali o per i soci di una società di persone.
Per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti non vi è una denuncia contributiva a sé stante, ma la dichiarazione reddituale ( Modello redditi persone fisiche) costituisce la denuncia dell’imponibile previdenziale nonché della contribuzione annualmente dovuta e versata con un sistema di acconti e saldi. In base alla legge 662/ 1996, l’iscrizione alla gestione commercianti dei soci di Srl avviene solo nel caso in cui questi partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tuttavia, nel 2003 - con la circolare 102 - Inps aveva fornito una interpretazione estensiva delle regole di calcolo dell’imponibile previdenziale, a partire dall’articolo 3- bis del Dl 384/ 1992 che aveva statuito come il contributo annuo alla gestione dovesse essere rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef.
Il nuovo orientamento si applica dall’anno di imposta 2020, il cui saldo previdenziale si versa quest’anno
Tale impostazione è stata ribadita fino al 1° luglio dello scorso anno, con la circolare 79/ 2020. Tale lettura era giustificata dalla sentenza della Corte costituzionale 354/ 2001, che aveva stabilito - in linea più teorica- che i contributi previdenziali fossero dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento.
La giurisprudenza di merito aveva già ampiamente ritenuto erronea questa lettura, come nel caso del Tribunale di Pescara ( sentenza 639/ 2014), secondo cui l’istituto di previdenza aveva fatto venir meno la convergenza operata dal legislatore tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale per definire la base imponibile. A seguito di numerose sentenze della Corte di cassazione che hanno continuato a dare torto alla lettura di Inps, il ministero del Lavoro, con una nota del 16 luglio del 2020, ha escluso l’imponibilità derivata da quote di società di capitali in cui gli iscritti non svolgono attività lavorativa. Solo undici mesi dopo ( il 10 giugno scorso) Inps ha recepito le indicazioni del Ministero dandovi efficacia dall’anno di imposta 2020.
Considerando le scadenze del modello Redditi persone fisiche ( previste al 30 novembre prossimo), gli iscritti attendono ora le istruzioni dall’istituto di previdenza per la compilazione del Quadro RR della dichiarazione reddituale, alla luce del nuovo orientamento e per il versamento della contribuzione a saldo del 2020 che segue i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.