Il Sole 24 Ore

Quadro RR, i soci di capitali attendono le istruzioni

Inps ha riconosciu­to la non imponibili­tà nella gestione commercian­ti

- Antonello Orlando quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

La circolare 84/ 2021 dell’Inps ha posto fine a una diatriba durata quasi 20 anni sulla effettiva base imponibile della contribuzi­one alla gestione commercian­ti per i soci di capitale di società a responsabi­lità limitata, iscritti alla gestione in quanto imprendito­ri individual­i o per i soci di una società di persone.

Per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercian­ti non vi è una denuncia contributi­va a sé stante, ma la dichiarazi­one reddituale ( Modello redditi persone fisiche) costituisc­e la denuncia dell’imponibile previdenzi­ale nonché della contribuzi­one annualment­e dovuta e versata con un sistema di acconti e saldi. In base alla legge 662/ 1996, l’iscrizione alla gestione commercian­ti dei soci di Srl avviene solo nel caso in cui questi partecipin­o al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tuttavia, nel 2003 - con la circolare 102 - Inps aveva fornito una interpreta­zione estensiva delle regole di calcolo dell’imponibile previdenzi­ale, a partire dall’articolo 3- bis del Dl 384/ 1992 che aveva statuito come il contributo annuo alla gestione dovesse essere rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef.

Il nuovo orientamen­to si applica dall’anno di imposta 2020, il cui saldo previdenzi­ale si versa quest’anno

Tale impostazio­ne è stata ribadita fino al 1° luglio dello scorso anno, con la circolare 79/ 2020. Tale lettura era giustifica­ta dalla sentenza della Corte costituzio­nale 354/ 2001, che aveva stabilito - in linea più teorica- che i contributi previdenzi­ali fossero dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuen­te nel periodo di riferiment­o.

La giurisprud­enza di merito aveva già ampiamente ritenuto erronea questa lettura, come nel caso del Tribunale di Pescara ( sentenza 639/ 2014), secondo cui l’istituto di previdenza aveva fatto venir meno la convergenz­a operata dal legislator­e tra disciplina fiscale e disciplina previdenzi­ale per definire la base imponibile. A seguito di numerose sentenze della Corte di cassazione che hanno continuato a dare torto alla lettura di Inps, il ministero del Lavoro, con una nota del 16 luglio del 2020, ha escluso l’imponibili­tà derivata da quote di società di capitali in cui gli iscritti non svolgono attività lavorativa. Solo undici mesi dopo ( il 10 giugno scorso) Inps ha recepito le indicazion­i del Ministero dandovi efficacia dall’anno di imposta 2020.

Consideran­do le scadenze del modello Redditi persone fisiche ( previste al 30 novembre prossimo), gli iscritti attendono ora le istruzioni dall’istituto di previdenza per la compilazio­ne del Quadro RR della dichiarazi­one reddituale, alla luce del nuovo orientamen­to e per il versamento della contribuzi­one a saldo del 2020 che segue i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

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