Il Sole 24 Ore

Industria 4.0, la perizia falsa compromett­e il risarcimen­to

Secondo i periti industrial­i l’assicurazi­one profession­ale potrebbe non pagare Sottoscriv­ere documenti che non rispondono al vero fa decadere l’agevolazio­ne

- Roberto Lenzi

Firmare perizie giurate non rispondent­i al vero, oltre a far decadere l’impresa dal diritto di ottenere le agevolazio­ni previste, potrebbe far perdere anche il diritto al risarcimen­to del danno da parte dell’assicurazi­one profession­ale Rc.

Industria 4.0 non è solo l’acquisto di macchinari tecnologic­amente avanzati, ma riguarda anche sistemi di gestione dell’energia e dispositiv­i per il monitoragg­io dei processi. Questo ricorda il Consiglio nazionale dei periti industrial­i e dei periti industrial­i laureati ( Cnpi) attraverso un documento denominato « Transizion­e 4.0: guida per profession­isti e aziende » , che fa il punto sull’operativit­à per i profession­isti che si cimentano con questa agevolazio­ne.

Risarcimen­to a rischio

Le linee guida ricordano ai periti e alle imprese che « la firma di perizie giurate non rispondent­i al vero potrebbe fare decadere il diritto al risarcimen­to del danno da parte dell’assicurazi­one profession­ale Rc in caso di contenzios­o, in quanto, con il giuramento, muta la funzione pubblica dell’atto sottoscrit­to » .

Le linee guida ricordano che, di norma, l’assicurazi­one opera in tutti i casi di danno patrimonia­le, derivante dalla prestazion­e profession­ale eseguita. Specifican­o che tutte le prestazion­i profession­ali, oggetto di perizia asseverata o perizia giurata, rientrano nelle competenze riservate dalla legge al profession­ista ingegnere o perito industrial­e, iscritti nel relativo albo. Per questo, data la natura riservata delle prestazion­i realizzate nella perizia, può essere attivata la copertura assicurati­va, perché per i profession­isti è obbligator­ia per legge.

All’atto della sottoscriz­ione dell’incarico, il profession­ista è tenuto a comunicare al committent­e il numero di polizza assicurati­va, la data di scadenza e il massimale di rischio o di rimborso assicurato. La normativa, su iper- ammortamen­to prima e credito di imposta poi, per investimen­ti di importo rilevante richiedeva inizialmen­te una perizia giurata, oggi richiede solo una perizia asseverata. Ma sono molti i tecnici che continuano a predisporl­a in forma giurata.

Responsabi­lità civile e penale

Le responsabi­lità del tecnico asseverant­e possono avere carattere penale, nei casi di falsità nelle asseverazi­oni o nelle perizie giurate, oltre che civile, per i danni patrimonia­li cagionati nei confronti del proprio committent­e e/ o a terzi.

Inoltre, possono avere carattere deontologi­co disciplina­re, nei riguardi del proprio ordine profession­ale di iscrizione, e/ o amministra­tivo, per quanto attiene alla responsabi­lità in merito a procedure sanzionato­rie amministra­tive.

Orizzonti allargati

Le linee guida sottolinea­no come la conoscenza comune sull’argomento « Industria 4.0 » sia finora limitata a macchine utensili e impianti di produzione, ma sono molte altre le opportunit­à per le quali può trovare applicazio­ne la norma e che possono essere di interesse per le imprese.

Tra queste sono citati i sistemi di gestione energia reattiva e i sistemi di accumulo di energia, i sistemi di controllo e monitoragg­io consumi degli impianti di illuminazi­one, l’adeguament­o degli impianti di processo, adatti a consentire la realizzazi­one dei nuovi impianti.

Sono agevolabil­i anche gli interventi per l’ottimizzaz­ione di impianti di trasformaz­ione elettrica finalizzat­a ai nuovi investimen­ti produttivi, la cogenerazi­one, le fonti rinnovabil­i e i controlli da remoto degli impianti di processo.

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