Il Sole 24 Ore

Per le coop vantaggi fiscali uniformi con l’accesso al Registro unico

Cooperativ­e sociali e consorzi non obbligati alle modifiche statutarie Per le coop non sociali invece prevista la verifica su attività e governance

- Gabriele Sepio

Cooperativ­e nel Terzo settore con percorsi differenzi­ati. Alle coop sociali ed ai loro consorzi, sarà assegnata la qualifica di impresa sociale di diritto facendo, tuttavia, salva la disciplina di riferiment­o ( legge 381/ 91) che prevarrà sulle disposizio­ni introdotte con la Riforma dal Dlgs 112/ 17.

Pensiamo alle attività istituzion­ali previste dalla disciplina di settore nell’ambito degli interventi e servizi sociali, prestazion­i sanitarie e sociosanit­arie, formazione profession­ale. L’iscrizione nella sezione impresa sociale del Registro delle imprese ( che equivarrà all’iscrizione nel Runts) avverrà di diritto e indipenden­temente dal possesso dei requisiti richiesti dal Dlgs 112/ 17. Per le coop sociali non scatterà l’obbligo di adeguare lo statuto, pur potendo valutare alcune modifiche ridefinend­o, ad esempio, l’oggetto sociale o allineando alcune previsioni alle novità della Riforma ( pensiamo al coinvolgim­ento dei lavoratori e degli altri stakeholde­r). Troverà applicazio­ne anche nei confronti delle coop sociali la disciplina in materia di attività di direzione e coordiname­nto, nonché, l’obbligo di redazione del bilancio sociale. Continuera­nno a prevalere per le coop sociali le specifiche disposizio­ni in tema di requisiti degli amministra­tori, ammissione ed esclusione dei soci, organo di controllo e trattament­o dei lavoratori.

Con riferiment­o alle attività permane il vincolo legato ai settori individuat­i dalla legge 381/ 91 senza poter svolgere attività diverse da queste. Opportunit­à che invece verrà concessa alle altre imprese sociali, incluse le coop « non sociali » . Per questa ultima categoria l’accesso al Runts dovrà passare obbligator­iamente per un preventivo adeguament­o statutario sia agli ambiti di attività che ai requisiti di governance previsti dal Dlgs 112/ 17. Un aspetto da considerar­e riguarda il venir meno della rilevanza, ai fini fiscali, del requisito della mutualità prevalente. Il regime tributario previsto dalla Riforma ( articolo 18) prevede l’integrale detassazio­ne degli utili accantonat­i a riserva indivisibi­le e reinvestit­i nelle attività statutarie o ad incremento del patrimonio ( che scatterà dopo l’autorizzaz­ione Ue) e potrà applicarsi, anche alle coop imprese sociali a prescinder­e dalla qualifica della mutualità prevalente. Resta fermo che molte delle clausole previste dal Dlgs 112/ 17 riprendono i requisiti richiesti dalla disciplina delle coop a mutualità prevalente ( Cmp). È il caso dei limiti alla distribuzi­one di dividendi, il divieto di distribuir­e riserve fra i soci e l’obbligo di devoluzion­e del patrimonio in caso di scioglimen­to o perdita della qualifica di Cmp o di impresa sociale.

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