Per le coop vantaggi fiscali uniformi con l’accesso al Registro unico
Cooperative sociali e consorzi non obbligati alle modifiche statutarie Per le coop non sociali invece prevista la verifica su attività e governance
Cooperative nel Terzo settore con percorsi differenziati. Alle coop sociali ed ai loro consorzi, sarà assegnata la qualifica di impresa sociale di diritto facendo, tuttavia, salva la disciplina di riferimento ( legge 381/ 91) che prevarrà sulle disposizioni introdotte con la Riforma dal Dlgs 112/ 17.
Pensiamo alle attività istituzionali previste dalla disciplina di settore nell’ambito degli interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e sociosanitarie, formazione professionale. L’iscrizione nella sezione impresa sociale del Registro delle imprese ( che equivarrà all’iscrizione nel Runts) avverrà di diritto e indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dal Dlgs 112/ 17. Per le coop sociali non scatterà l’obbligo di adeguare lo statuto, pur potendo valutare alcune modifiche ridefinendo, ad esempio, l’oggetto sociale o allineando alcune previsioni alle novità della Riforma ( pensiamo al coinvolgimento dei lavoratori e degli altri stakeholder). Troverà applicazione anche nei confronti delle coop sociali la disciplina in materia di attività di direzione e coordinamento, nonché, l’obbligo di redazione del bilancio sociale. Continueranno a prevalere per le coop sociali le specifiche disposizioni in tema di requisiti degli amministratori, ammissione ed esclusione dei soci, organo di controllo e trattamento dei lavoratori.
Con riferimento alle attività permane il vincolo legato ai settori individuati dalla legge 381/ 91 senza poter svolgere attività diverse da queste. Opportunità che invece verrà concessa alle altre imprese sociali, incluse le coop « non sociali » . Per questa ultima categoria l’accesso al Runts dovrà passare obbligatoriamente per un preventivo adeguamento statutario sia agli ambiti di attività che ai requisiti di governance previsti dal Dlgs 112/ 17. Un aspetto da considerare riguarda il venir meno della rilevanza, ai fini fiscali, del requisito della mutualità prevalente. Il regime tributario previsto dalla Riforma ( articolo 18) prevede l’integrale detassazione degli utili accantonati a riserva indivisibile e reinvestiti nelle attività statutarie o ad incremento del patrimonio ( che scatterà dopo l’autorizzazione Ue) e potrà applicarsi, anche alle coop imprese sociali a prescindere dalla qualifica della mutualità prevalente. Resta fermo che molte delle clausole previste dal Dlgs 112/ 17 riprendono i requisiti richiesti dalla disciplina delle coop a mutualità prevalente ( Cmp). È il caso dei limiti alla distribuzione di dividendi, il divieto di distribuire riserve fra i soci e l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o perdita della qualifica di Cmp o di impresa sociale.