Nel dettaglio
1 Rete Cauto - Brescia
Nel caso delle coop e delle imprese sociali l’attività svolta si può qualificare di interesse generale anche se non rientra nei settori individuati dal legislatore purché almeno il 30% dei lavoratori impiegati siano persone svantaggiate, definizione non uniforme. Per le coop sociali riguarda coloro che a causa della condizione di disagio psichico, fisico e sociale, non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro ( articolo 4 legge 381/ 91). Per le altre imprese sociali, comprese le coop non sociali, la nozione di svantaggio è estesa anche ai « lavoratori molto svantaggiati » ( articolo 2 Dlgs 112/ 17). L’impiego di questi ultimi da parte di una coop sociale non partecipa, al computo del 30%, ma può consentire la fruizione di particolari agevolazioni.
2 Cooperativa sociale Nuova Dimensione – Perugia
La qualificazione delle coop sociali come imprese sociali di diritto fa salvo l’ambito delle attività esercitabili che resta disciplinato dalla legge 381/ 91 e dalle disposizioni speciali. Rimane, quindi, precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, possibilità, invece, accordata alle altre imprese sociali, tra cui rientrano anche le coop non sociali ( purché i relativi ricavi non eccedano il 30% di quelli complessivi d’esercizio). Una possibile soluzione per ampliare l’ambito delle attività potrebbe essere quello di qualificarsi come coop sociali ad « oggetto plurimo » , cioè sia di tipo A che di tipo B. L’impiego di persone svantaggiate consentirebbe di qualificare come istituzionali anche attività diverse da quelle indicate dalla legge
381/ 91.
3 Korai coop impresa sociale - Palermo
Il Dlgs 112/ 17 introduce un regime di detassazione del 100% degli utili destinati dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’attività ispettiva o a riserva indivisibile da utilizzare per lo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio . Il nuovo regime si può ritenere applicabile sia dalle coop sociali che dalle coop che acquisiranno la qualifica di impresa sociale. In questo ultimo caso il vantaggio sarà molto evidente poichè saranno superate le diverse percentuali di non imponibilità oggi previste a seconda della tipologia e della prevalenza o meno dello scambio mutualistico ( dal 97 % delle coop sociali all’ 80%, 66%, 57%, 30%).