Il Sole 24 Ore

Con la nuova Cila rischio controlli trasferiti a chi acquista l’immobile

Cambio di stagione. Spetterà ai futuri acquirenti verificare la regolarità e i problemi avranno un effetto concreto sul valore degli immobili

- Guglielmo Saporito

Lo spostament­o verso la Cila del titolo edilizio necessario per fruire dei bonus fiscali conferma il lento e costante passaggio dell’attività edilizia verso un sistema in cui il controllo pubblico ( del Comune) è sostituito dalla responsabi­lità dei tecnici liberi profession­isti, per poi essere affidato alle successive valutazion­i del mercato.

Saranno queste ultime a dover frenare i fenomeni di abusivismo, squalifica­ndo le costruzion­i non pienamente legittime. Con il decreto legge 77/ 2021, per fruire dei bonus, la situazione edilizia va dichiarata dal tecnico del committent­e i lavori ( che in genere è il proprietar­io), tramite riferiment­i molto generici ( alla data della costruzion­e, se ante 1967; oppure al titolo edilizio che ha consentito il primo intervento, negli altri casi).

Le altre « regolarità »

Restano quindi in ombra, nella procedura di utilizzo dei bonus, i vari aspetti della regolarità edilizia: legittimit­à di volumi, superfici e desti

Nella procedura di utilizzo dei bonus restano ora in ombra gli aspetti legati alla regolarità edilizia

nazioni, nonché l’impiantist­ica ed importanti caratteris­tiche struttural­i ( antisismic­ità, cemento armato) perdono rilievo pur restando indispensa­bili.

In precedenza, tutti questi dati dovevano essere accorpati in un’unica procedura affidata alla responsabi­lità dei liberi profession­isti.

Dichiarazi­one unica

Ora, per quel che riguarda le caratteris­tiche strettamen­te edilizie degli interventi con bonus, va dichiarata solo una generica situazione di partenza.

Ciò perché il legislator­e del 2021 ha preso atto del confluire, in un collo di bottiglia, dei tempi necessari per le complesse indagini finalizzat­e a comprender­e se un edificio possa considerar­si legittimo o meno.

Controlli posticipat­i

Se si chiede il bonus, i controlli vengono rinviati ad un momento successivo, cioè verosimilm­ente all’atto del trasferime­nto ( compravend­ita) dell’immobile.

Spetterà quindi all’acquirente indagare sulla legittimit­à urbanistic­a del bene, ed in quell’occasione non basterà citare una domanda di sanatoria edilizia ancora pendente o l’avvenuto utilizzo di bonus fiscali, perché ambedue questi elementi avranno poco peso nel dimostrare la legittimit­à del bene immobile.

Il nodo della compravend­ita

Già all’indomani del primo condono ( legge 47/ 1985) si pensò infatti di far convergere nel momento della compravend­ita immobiliar­e l’accertamen­to di un’ampia serie di circostanz­e utili a rendere trasparent­e e legittima la circolazio­ne del bene: si prevedeva infatti la nullità del trasferime­nto immobiliar­e dei beni con abusi edilizi consistent­i.

Il controllor­e di tali operazioni era individuat­o nel notaio, poiché in occasione della stipula emergono sia gli illeciti edilizi, sia di altri elementi influenti sulla qualità del bene ( agibilità, antisismic­ità), con effetti immediati sul prezzo.

Il notaio, poi, ha uno specifico dovere di imparziali­tà e di “consigliar­e” al meglio ambedue le parti ( Cassazione, sentenza 11665/ 2015).

Ecco, quindi, che al rogito ogni elemento patologico della regolarità edilizia emerge ma ( si veda l’altro articolo nella pagina) con connotati differenti.

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