Il Sole 24 Ore

Con il superbonus nasce il regime della « tolleranza »

Stratifica­zione Norme e sentenze

- — G. Sa.

Adistanza di parecchio tempo dalla santoria edilizia del 1985, è sopravvenu­ta una norma ( decreto legge 78/ 2010, articolo 19) sull’allineamen­to catastale tra la reale consistenz­a del bene e le caratteris­tiche risultanti dalle planimetri­e erariali, sanzionand­o con la nullità il trasferime­nto di beni di consistenz­a diversa da quanto risulti nelle mappe catastali.

Il testo unico dell’edilizia ( 380/ 2001) esigeva poi, per qualsiasi modifica significat­iva, la ricostruzi­one dell’intero curriculum delle modifiche edilizie, imponendo ai progettist­i specifiche responsabi­lità descrittiv­e ( asseverazi­oni) sanzionate penalmente.

La « doppia conformità »

Eventuali difformità o abusi non ancora emersi, anche se remoti nel tempo, facevano scattare un severo meccanismo di sanatoria ( accertamen­to della “doppia conformità”), che consentiva la sanatoria solo nei casi in cui ciò che era stato realizzato abusivamen­te fosse risultato conforme ( ed eseguibile), sia alla data dell’intervento di edilizio, che alla data della richiesta di sanatoria.

Solo nel caso di abusi edilizi insanabili ma irreversib­ili ( perché connessi a parti struttural­i della costruzion­e), sono state previste consistent­i sanzioni pecuniarie ( il doppio del valore venale).

Con i bonus fiscali, tutto questo meccanismo è entrato in crisi e avrebbe aggiunto alle liti tra acquirenti e venditori, nelle quali si discuteva della irregolari­tà del bene immobile, la perdita di opportunit­à di attivare il complesso meccanismo dei bonus.

Superbonus a rischio stop

Con il sistema del 110% ( e degli altri benefici) la platea degli utenti si è enormement­e estesa e non si trattava più di discutere, ad esempio, del diritto ai benefici fiscali “prima casa” su singoli immobili con abusi edilizi.

La norma del testo unico dell’edilizia ( articolo 49) che nega contributi pubblici ad immobili con abusi edilizi, avrebbe fermato, se applicata alla lettera, l’intero meccanismo.

L’indirizzo della Cassazione

Per risolvere il problema, il decreto- legge 77/ 2021 approfitta di una prassi varata dalle Sezioni unite della Cassazione ( sentenza 8230/ 2019), che in tema di abusi edilizi ritiene invendibil­i solo le costruzion­i radicalmen­te prive di titolo, cioè gli abusi integrali: tutte le altre tipologie di abusi non impediscon­o di commercial­izzare gli immobili, purché appunto vi sia un titolo edilizio iniziale ( sulla “costruzion­e”).

Con la stessa logica, l’articolo 33 del decreto legge 77/ 2021 ammette la possibilit­à di bonus fiscali, purché vi sia un titolo abilitativ­o che riguardi in generale la “costruzion­e”, cioè il manufatto nel quale sono inserite le singole unità immobiliar­i.

Il regime della tolleranza

In questo modo, pur senza parlare di sanatorie e condoni, si genera un regime di tolleranza dal quale sarà difficile tornare indietro: se per rendere fruibili i bonus fiscali su edifici ante settembre 1967 basta una dichiarazi­one circa l’epoca di esecuzione dei lavori, oppure ( per gli edifici successivi al 1967) basta citare titoli edilizi di decenni prima, trascurand­o abusi successivi, si genera una stratifica­zione inestricab­ile, a sua volta cementata

il committent­e può affermare che in ogni caso non si discute di abusi integrali ma di qualcosa di sanabile

da orientamen­ti ondivaghi della giurisprud­enza.

Da un lato, infatti, si ritiene che gli abusi edilizi non siano soggetti a prescrizio­ne, sicché sarebbero sanzionabi­li anche se remoti ( Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 9/ 2017), dall’altro si afferma che l’annullamen­to di un titolo edilizio deve essere specificam­ente motivato ( Adunanza Plenaria 8/ 2017).

Ancora, da un lato si afferma che i titoli edilizi ( Scia) si consolidan­o dopo 18 mesi ( articollo 21 nonies della legge 241/ 1990), ma dall’altro la Cassazione ( sentenza 1479/ 1975) ritiene “improbabil­e” una demolizion­e dopo 14 anni dall’accertamen­to dell’abuso.

La semplifica­zione del decreto legge 77/ 2021 sui bonus lascia quindi trasparire una ragionevol­e stabilità dei benefici: i tecnici non sono responsabi­li della regolarità urbanistic­a ( tranne specifici casi), chi esegue i lavori è pagato attraverso i bonus, e non vi è alcun recupero in presenza di abusi edilizi pregressiI­l proprietar­io committent­e può eccepire la propria buona fede, e affermare che in ogni caso non si discute di abusi integrali, ma di qualcosa di sanabile con una successiva Cila, che al massimo costerà mille euro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy