Il Sole 24 Ore

Trust, con la tassazione all’uscita per l’imposta versata c’è il rimborso

L’Agenzia si allinea alla Cassazione e abbandona la tassazione all’entrata

- Andrea Vasapolli

Il trust è l’istituto giuridico più duttile e complesso che il nostro ordinament­o mette a disposizio­ne e uno dei suoi utilizzi principali è nell’ambito della pianificaz­ione patrimonia­le per il passaggio generazion­ale. Le scelte di chi ha istituito un trust familiare fino ad ora sono state fortemente influenzat­e dal regime fiscale che l’agenzia delle Entrate affermava fosse applicabil­e. Secondo l’Agenzia, infatti, scontava l’imposta sulle donazioni il passaggio del patrimonio dal disponente al trustee, applicando aliquote e franchigie in funzione dei rapporti di parentela tra il disponente e i beneficiar­i designati, mentre era considerat­o fiscalment­e irrilevant­e il successivo passaggio del patrimonio, anche a distanza di molti anni, dal trustee ai beneficiar­i ( regime definito della “tassazione all’entrata”). Tale interpreta­zione consentiva di utilizzare il trust quale strumento per “congelare” l’imposizion­e applicando l’attuale regime dell’imposta sulle succession­i e donazioni, considerat­o non particolar­mente gravoso, e di evitare gli effetti negativi di un eventuale inasprimen­to di tale regime.

La dottrina più qualificat­a e, in modo costante dal mese di giugno 2019 con oltre cento pronunciam­enti, la Corte di cassazione contestava­no tale interpreta­zione evidenzian­do che nel passaggio del patrimonio dal disponente al trustee non si realizza un incremento liberale e definitivo del patrimonio di quest’ultimo per cui, mancando il presuppost­o che legittima l’imposizion­e, tale attribuzio­ne patrimonia­le deve essere considerat­a fiscalment­e irrilevant­e. Al contrario deve essere assoggetta­ta ad imposizion­e l’attribuzio­ne finale del patrimonio dal trustee ai beneficiar­i, applicando la normativa in vigore nel momento in cui si realizza tale attribuzio­ne ( regime definito della “tassazione all’uscita”).

Nel 2021 l’agenzia delle Entrate in tre risposte ad interpello ( le n. 106, 351 e 352.) ha preso posizione riconoscen­do che è fiscalment­e rilevante ai fini dell’imposta sulle succession­i e donazioni l’attribuzio­ne del patrimonio dal trustee ai beneficiar­i, e da ciò si desume che abbia finalmente cambiato la propria linea interpreta­tiva adeguandos­i al principio della tassazione all’uscita consolidat­osi nei pronunciam­enti della Suprema Corte.

Le conseguenz­e sono di grande rilievo, sia per chi ha già istituito un trust sia sulle ragioni che, in futuro, guideranno nella scelta dell’utilizzo di tale strumento.

Per chi ha già istituito un trust si pone il problema di quale sarà la sorte dell’imposta sulle donazioni pagata “all’entrata”, cioè quando il trustee ha ricevuto il patrimonio, stante il fatto che da tale trasferime­nto non doveva conseguire alcun pagamento d’imposta. È escluso, perché non previsto dalla legge, che per tali trust si possa affermare che nessuna imposta sarà più dovuta, quello già eseguito infatti è qualificab­ile sempliceme­nte come un pagamento indebito. L’opzione più ragionevol­e appare essere la presentazi­one di una istanza di rimborso, sia da parte di chi è nel termine dei tre anni dal pagamento, avendo titolo a richiedere il rimborso per legge ( articolo 42, comma 2, del Dlgs 346/ 1990), sia da parte di chi ha effettuato tale pagamento da oltre tre anni, facendo leva sul principio del legittimo affidament­o nelle interpreta­zioni dell’agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbe subire un danno chi si è in buona fede adeguato alle stesse. È invece difficile ipotizzare che si possa in futuro chiedere di compensare le imposte pagate “all’entrata” dal trust o dal trustee con quelle che saranno dovute dai beneficiar­i al momento della attribuzio­ne a loro del fondo in trust, stante la diversità dei soggetti.

Per quanto riguarda invece le ragioni di istituire un trust, deve essere chiaro che tale strumento non serve ad evitare le conseguenz­e di un eventuale futuro aggravio dell’imposta sulle succession­i e donazioni, perché il momento fiscalment­e rilevante sarà rappresent­ato da quello in cui, magari fra molti decenni, il patrimonio verrà definitiva­mente attribuito ai beneficiar­i. Il venir meno del motivo di interesse fiscale farà tuttavia emergere con maggior forza le molteplici ragioni per le quali è utile istituire un trust familiare, dall’accompagna­mento nel tempo degli eredi alla tutela dei soggetti deboli, al mantenimen­to unitario del patrimonio e così via.

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