Il Sole 24 Ore

Il vitalizio per l’immobile non vuole il prezzo- valore

Stop della Cassazione nel calcolo dell’imponibile per il contratto di rendita

- Angelo Busani

Il principio del « prezzo- valore » non si applica al contratto con il quale viene costituita una rendita vitalizia a fronte della cessione di un bene immobile. È quanto ha deciso la Corte di cassazione nell’ordinanza 16230 del 10 giugno 2021 su una materia che non ha precedenti in sede di giurisprud­enza di legittimit­à.

Il « prezzo- valore » ( normato dall’articolo 1, comma 497, legge 266/ 2005) è il sistema di determinaz­ione della base imponibile ( non contestabi­le dal Fisco) dei trasferime­nti immobiliar­i mediante la moltiplica­zione della rendita catastale per i noti coefficien­ti di aggiorname­nto, al ricorrere dei seguenti presuppost­i:

a) l’acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o profession­e;

b) la cessione abbia a oggetto un edificio a uso abitativo e relative pertinenze;

c) il sistema del « prezzo- valore » sia oggetto di un’opzione esercitata dal soggetto acquirente all’atto della cessione e menzionata in detto atto.

Il criterio può diventare recessivo qualora il valore della rendita superi quello dell’immobile ceduto

In altre parole, quando ricorrono i presuppost­i il prezzo pattuito e il valore venale del bene divengono ininfluent­i ai fini della determinaz­ione della base imponibile cui applicare le prescritte aliquota dell’imposta di registro.

Nel caso del contratto che reca la cessione di un’abitazione a fronte della costituzio­ne di una rendita vitalizia, si tratta dunque di interfacci­are la disciplina del prezzo- valore con la regola specificam­ente inerente alla determinaz­ione della base imponibile del contratto di rendita vitalizia: si tratta dell’articolo 46 del Dpr 131/ 1986 ( il Tur, testo unico dell’imposta di registro), per il quale la base imponibile di una rendita si determina come segue:

la base imponibile è costituita dal valore dei beni ceduti dal beneficiar­io della rendita ovvero, se maggiore, dal valore della rendita;

il valore della rendita vitalizia si ottiene, a sua volta, moltiplica­ndo l’annualità per un dato coefficien­te ( desumibile da un prospetto allegato al Tur) correlato all’età del vitalizian­do: tanto più costui è anziano, tanto meno la rendita vale.

Ebbene, secondo la Cassazione, proprio perché la regola in ordine alla determinaz­ione della base imponibile della rendita vitalizia non si basa solamente sul valore dell’immobile, ma mette a confronto tale valore con il valore della rendita, il criterio del « prezzo- valore » si rende inapplicab­ile. Se, infatti, il valore della rendita supera il valore dell’immobile, quest’ultimo criterio diventa « subvalente e recessivo » .

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