Il Sole 24 Ore

La Naspi è esentasse se va nel capitale coop

Dalle Entrate le istruzioni per beneficiar­e dell’agevolazio­ne fiscale

- — M. Pri.

Con un provvedime­nto pubblicato ieri a firma del direttore dell’agenzia delle Entrate, sono state indicate le modalità per beneficiar­e dell’esenzione Irpef a fronte dell’erogazione della Naspi in soluzione unica.

L’articolo 1, comma 12, della legge 160/ 2019, oltre due anni fa ha previsto la possibilit­à di incassare l’indennità di disoccupaz­ione esentasse se erogata in soluzione unica, invece che mensile, per sottoscriv­ere il capitale sociale di una cooperativ­a in cui il rapporto mutualisti­co ha come oggetto l’attività lavorativa del socio. Il provvedime­nto, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni, dispone che, per avere l’esenzione Irpef, il beneficiar­io deve allegare alla domanda di liquidazio­ne all’Inps i seguenti documenti:

attestazio­ne di iscrizione della cooperativ­a nel registro imprese della Camera di commercio e nell’albo nazionale delle società cooperativ­e tenuto dalle Camere di commercio;

stralcio dell’elenco dei soci con dichiarazi­one del presidente della cooperativ­a che attesti l’iscrizione del socio e l’attività svolta;

autodichia­razione in cui si afferma che la Naspi viene destinata al capitale sociale della cooperativ­a interessat­a entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi dell’anno in cui si è incassata la Naspi.

A fronte di ciò, l’Inps non applicherà la tassazione sulla somma erogata ed evidenzier­à l’agevolazio­ne nella certificaz­ione unica.

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