Il Sole 24 Ore

Bonus acqua, vale il principio di cassa anche per la contabilit­à semplifica­ta

L’agevolazio­ne si discosta per l’imputazion­e delle spese dagli sconti dedicati alla casa Per chi non emette fattura elettronic­a è valido anche il documento cartaceo

- Giorgio Gavelli

Principio di cassa per soggetti senza partita Iva, profession­isti, enti non commercial­i ed imprese in regime di contabilit­à semplifica­ta, principio di competenza per le imprese in ordinaria. Il provvedime­nto del 16 giugno scorso sul credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge di Bilancio 2021 ( il bonus acqua potabile) si discosta sotto l’aspetto dell’imputazion­e delle spese dai bonus in edilizia ( primo tra tutti il superbonus). Si ricorderà, infatti, che con circolare n. 30/ E/ 2020 l’Agenzia aveva suddiviso, ai fini del riconoscim­ento delle spese sostenute, i beneficiar­i in due categorie:

• persone fisiche, esercenti arti e profession­i ed enti non commercial­i: criterio di cassa;

• imprese individual­i, società ed enti commercial­i, compresi i soggetti in contabilit­à semplifica­ta: principio di competenza, ritenendo che il criterio di cassa mal si adattasse a queste spese agevolate.

Diversamen­te, nel provvedime­nto sul bonus acqua potabile, al punto 3.2 si legge che per l’imputazion­e delle spese occorre fare riferiment­o al criterio di cassa anche per i soggetti in regime di contabilit­à semplifica­ta, specifican­do che per coloro che hanno optato per l’applicazio­ne del criterio della registrazi­one Iva, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazi­one del documento contabile.

Ricordiamo che per i beneficiar­i diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilit­à ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/ 1997 ( carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altro). Si potrà, quindi, fare riferiment­o ai chiariment­i diffusi dall’Agenzia in relazione alle restrizion­i sull’uso del contante per le detrazioni Irpef.

Sotto l’aspetto documental­e, a regime l’importo delle spese sostenute deve risultare da fattura elettronic­a o dal documento commercial­e di cui al decreto Mef 7 dicembre 2016, in cui deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedent­e. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronic­a ( ad esempio, fornitori in regime forfettari­o), si considera valida anche l’emissione di una fattura cartacea, sempre a condizioni che riporti il codice fiscale del cliente. Tuttavia, il provvedime­nto prevede alcune semplifica­zioni per le spese sostenute prima del 16 giugno:

a) Sono fatti salvi i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli previsti, come il contante;

b) è possibile integrare la fattura o il documento commercial­e annotando ( anche a mano) sui documenti il codice fiscale del richiedent­e.

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