Bonifiche e messa in sicurezza, Iva al 10% se c’è l’ok della Regione
Regime ridotto anche per la caratterizzazione e altre attività preliminari
Agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati si applica l’aliquota Iva del 10%. Stesso regime ridotto anche per la caratterizzazione e le altre attività che, necessariamente, precedono l’intervento nonché alle prestazioni per la realizzazione delle opere purché ricomprese in un progetto di bonifica approvato dalla Regione.
È questa, in estrema sintesi, la conclusione dell’agenzia delle Entrate nela risposta a interpello 10 giugno 2021, numero 399.
L’Agenzia ha preso le mosse dal numero 127- quinquies), tabella A, parte terza, Dpr 633/ 1972 il quale prevede l’applicazione dell’Iva al 10% anche per le « opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, numero 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 » ove al comma 2, lettera g), figurano « le attrezzature... sanitarie » . Analoga aliquota ridotta, è prevista dal successivo numero 127- septies per le « prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies » .
Sotto il profilo ambientale, l’Agenzia ha azionato il dispositivo di cui all’articolo 266, comma 1, Dlgs 152/ 2006 ( Codice ambientale) il quale stabilisce che nelle attrezzature sanitarie di cui al citato articolo 4, secondo comma, lettera g) della legge 847, sono ricomprese, tra l’altro, « le opere, le costruzioni e gli impianti destinati ... alla bonifica di aree inquinate » . L’Agenzia ha poi richiamato la propria risoluzione 247/ E del 2007 ove ha affermato che le attività di bonifica « possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate » a condizione che « le stesse risultino inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità » . Inoltre, tutti gli interventi funzionali a tal fine e risultanti dal progetto autorizzato sono qualificabili, in senso lato, « opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica » .
Nel caso concreto, la sussistenza di un Piano regionale di bonifica approvato e di un Documento preliminare di avvio della progettazione, hanno consentito all’Agenzia di confermare il piano argomentativo del 2007 e di ritenere che l’aliquota Iva del 10% possa essere applicata sia agli interventi di bonifica sia alle attività di caratterizzazione e alle altre prodromiche, ove ricompresi in un progetto regolarmente approvato. Stessa riduzione dell’Iva per le prestazioni relative alla realizzazione di opere necessarie e destinate alla bonifica che, se ricomprese tra le attrezzature sanitarie, sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria.