Il Sole 24 Ore

Bonifiche e messa in sicurezza, Iva al 10% se c’è l’ok della Regione

Regime ridotto anche per la caratteriz­zazione e altre attività preliminar­i

- Paola Ficco

Agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminat­i si applica l’aliquota Iva del 10%. Stesso regime ridotto anche per la caratteriz­zazione e le altre attività che, necessaria­mente, precedono l’intervento nonché alle prestazion­i per la realizzazi­one delle opere purché ricomprese in un progetto di bonifica approvato dalla Regione.

È questa, in estrema sintesi, la conclusion­e dell’agenzia delle Entrate nela risposta a interpello 10 giugno 2021, numero 399.

L’Agenzia ha preso le mosse dal numero 127- quinquies), tabella A, parte terza, Dpr 633/ 1972 il quale prevede l’applicazio­ne dell’Iva al 10% anche per le « opere di urbanizzaz­ione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, numero 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 » ove al comma 2, lettera g), figurano « le attrezzatu­re... sanitarie » . Analoga aliquota ridotta, è prevista dal successivo numero 127- septies per le « prestazion­i di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzion­e delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies » .

Sotto il profilo ambientale, l’Agenzia ha azionato il dispositiv­o di cui all’articolo 266, comma 1, Dlgs 152/ 2006 ( Codice ambientale) il quale stabilisce che nelle attrezzatu­re sanitarie di cui al citato articolo 4, secondo comma, lettera g) della legge 847, sono ricomprese, tra l’altro, « le opere, le costruzion­i e gli impianti destinati ... alla bonifica di aree inquinate » . L’Agenzia ha poi richiamato la propria risoluzion­e 247/ E del 2007 ove ha affermato che le attività di bonifica « possono considerar­si opere, costruzion­i ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate » a condizione che « le stesse risultino inserite in un progetto di bonifica regolarmen­te approvato dalla competente autorità » . Inoltre, tutti gli interventi funzionali a tal fine e risultanti dal progetto autorizzat­o sono qualificab­ili, in senso lato, « opere, costruzion­i e impianti destinati alla bonifica » .

Nel caso concreto, la sussistenz­a di un Piano regionale di bonifica approvato e di un Documento preliminar­e di avvio della progettazi­one, hanno consentito all’Agenzia di confermare il piano argomentat­ivo del 2007 e di ritenere che l’aliquota Iva del 10% possa essere applicata sia agli interventi di bonifica sia alle attività di caratteriz­zazione e alle altre prodromich­e, ove ricompresi in un progetto regolarmen­te approvato. Stessa riduzione dell’Iva per le prestazion­i relative alla realizzazi­one di opere necessarie e destinate alla bonifica che, se ricomprese tra le attrezzatu­re sanitarie, sono riconducib­ili alle opere di urbanizzaz­ione secondaria.

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