Polizze unit- linked con il regime fiscale dei contratti assicurativi
Per la Ctr Lombardia non si applicano le regole degli strumenti finanziari
La partita sulla qualificazione fiscale delle polizze unit- linked assegna un altro set ai contribuenti: si applica il regime dei contratti assicurativi e non quello degli strumenti finanziari. La conferma arriva dalla Ctr Lombardia con le sentenze1864/ sentenze 1864/ 14/ 2021 e 1865/ 14/ 2021 2021dello dello scorso 17 maggio, che ribadiscono le conclusioni dei giudici di primo grado ( si veda Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2019).
Si tratta di polizze spesso utilizzate per finalità di pianificazione successoria, che consentono il differimento delle imposte sui redditi e di bollo al momento del riscatto o della successione e sono escluse dall’asse ereditario. L’approccio ermeneutico che, in alcuni casi, le ha considerate negozi con causa speculativa ( Cassazione 10333/ 2018) sembra invero riconducibile ai contratti sottoscritti prima che le disposizioni del Tuf fossero modificate dalla legge 262/ 2005 ( sul risparmio) e dal Dlgs 303/ 2006 ( decreto Pinza), con l’introduzione della categoria dei « prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione » .
La Cassazione ( 6319/ 2019) ha più di recente statuito che rientrano nell’articolo 1882 del Codice civile le unit- linked che però mantengono la componente del rischio demografico. Una diversa prospettiva è stata quella seguita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ( causa C- 542/ 16 del 2018) secondo cui per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione sono necessari ( e sufficienti) il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e la prestazione dell’assicuratore in caso di decesso del primo o del diverso evento previsto, senza che rilevino valutazioni circa l’allocazione del rischio finanziario. Del resto, l’evoluzione della disciplina sovranazionale, con il regolamento Priips, che ha introdotto la nozione di « prodotto di investimento assicurativo » , e la direttiva Idd sulla distribuzione assicurativa, conduce a ritenere che l’assenza di una garanzia di restituzione del capitale non sia un elemento incompatibile rispetto alla qualificazione del contratto come assicurativo ( Tribunale di Brescia 13 giugno 2018; Tribunale di Bergamo 2426/ 2019).
Ora la Ctr Lombardia tira le fila e considera non ostative alla natura fiscale assicurativa le seguenti caratteristiche: assenza di certezza sull’entità del capitale rimborsato; assenza di premi costanti pagati dall’assicurato; mancata assunzione del rischio demografico; selezione dei diversi indirizzi di gestione in base al profilo di rischio del contraente; modifica del peso degli indirizzi di gestione (“switch” tra fondi sottostanti). Inoltre, la Ctr non ravvisa alcuna violazione delle norme sul monitoraggio fiscale ( quadro RW), ritenendo sufficiente il fatto che la compagnia agisse come sostituto d’imposta.