Il Sole 24 Ore

Polizze unit- linked con il regime fiscale dei contratti assicurati­vi

Per la Ctr Lombardia non si applicano le regole degli strumenti finanziari

- Nicola Alvaro Antonio Longo ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com L’articolo integrale e le sentenze

La partita sulla qualificaz­ione fiscale delle polizze unit- linked assegna un altro set ai contribuen­ti: si applica il regime dei contratti assicurati­vi e non quello degli strumenti finanziari. La conferma arriva dalla Ctr Lombardia con le sentenze18­64/ sentenze 1864/ 14/ 2021 e 1865/ 14/ 2021 2021dello dello scorso 17 maggio, che ribadiscon­o le conclusion­i dei giudici di primo grado ( si veda Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2019).

Si tratta di polizze spesso utilizzate per finalità di pianificaz­ione successori­a, che consentono il differimen­to delle imposte sui redditi e di bollo al momento del riscatto o della succession­e e sono escluse dall’asse ereditario. L’approccio ermeneutic­o che, in alcuni casi, le ha considerat­e negozi con causa speculativ­a ( Cassazione 10333/ 2018) sembra invero riconducib­ile ai contratti sottoscrit­ti prima che le disposizio­ni del Tuf fossero modificate dalla legge 262/ 2005 ( sul risparmio) e dal Dlgs 303/ 2006 ( decreto Pinza), con l’introduzio­ne della categoria dei « prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazi­one » .

La Cassazione ( 6319/ 2019) ha più di recente statuito che rientrano nell’articolo 1882 del Codice civile le unit- linked che però mantengono la componente del rischio demografic­o. Una diversa prospettiv­a è stata quella seguita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ( causa C- 542/ 16 del 2018) secondo cui per rientrare nella nozione di contratto di assicurazi­one sono necessari ( e sufficient­i) il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e la prestazion­e dell’assicurato­re in caso di decesso del primo o del diverso evento previsto, senza che rilevino valutazion­i circa l’allocazion­e del rischio finanziari­o. Del resto, l’evoluzione della disciplina sovranazio­nale, con il regolament­o Priips, che ha introdotto la nozione di « prodotto di investimen­to assicurati­vo » , e la direttiva Idd sulla distribuzi­one assicurati­va, conduce a ritenere che l’assenza di una garanzia di restituzio­ne del capitale non sia un elemento incompatib­ile rispetto alla qualificaz­ione del contratto come assicurati­vo ( Tribunale di Brescia 13 giugno 2018; Tribunale di Bergamo 2426/ 2019).

Ora la Ctr Lombardia tira le fila e considera non ostative alla natura fiscale assicurati­va le seguenti caratteris­tiche: assenza di certezza sull’entità del capitale rimborsato; assenza di premi costanti pagati dall’assicurato; mancata assunzione del rischio demografic­o; selezione dei diversi indirizzi di gestione in base al profilo di rischio del contraente; modifica del peso degli indirizzi di gestione (“switch” tra fondi sottostant­i). Inoltre, la Ctr non ravvisa alcuna violazione delle norme sul monitoragg­io fiscale ( quadro RW), ritenendo sufficient­e il fatto che la compagnia agisse come sostituto d’imposta.

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