Il Sole 24 Ore

La direttiva Servizi è applicabil­e alle misure disciplina­ri per i legali

Per l’Avvocato generale interessat­a l’autorizzaz­ione alla profession­e

- — G. Ne.

La direttiva servizi si applica anche ai procedimen­ti disciplina­ri a carico degli avvocati. In questo senso vanno le conclusion­i dell’Avvocato generale della Corte Ue depositate ieri nella causa C55/ 20. La questione sottoposta alla Corte riguarda la Polonia e segnatamen­te l’avvocato dell’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, al quale il Procurator­e nazionale intende infliggere una misura disciplina­re, contestand­ogli dichiarazi­oni rese a difesa del cliente; in questo senso a essere stato attivato è stato il delegato alla disciplina dell’ordine degli avvocati di Varsavia.

Per due volte la richiesta del Procurator­e generale è stata respinta e, di fronte a una nuova impugnazio­ne, il Tribunale disciplina­re ha sollecitat­o un’intepretaz­ione della normativa comunitari­a nella materia.

L’Avvocato generale si è così pronunciat­o sulla applicabil­ità della direttiva Servizi ai procedimen­ti sulla responsabi­lità disciplina­re ( tema non espressame­nte disciplina­to dalla direttiva) degli avvocati concludend­o in senso affermativ­o. Così come l’iscrizione all’ordine degli avvocati ai fini dell’autorizzaz­ione all’esercizio della profession­e costituisc­e un regime di autorizzaz­ione sulla base della direttiva, anche i procedimen­ti disciplina­ri costituisc­ono una componente di questo regime.

L’Avvocato generale sottolinea che la prestazion­e di servizi di consulenza legale rientra nell’ambito di applicazio­ne della direttiva. Infatti, la rappresent­anza in giudizio costituisc­e indubbiame­nte un tipo specifico di servizio, la cui prestazion­e, per la sua evidente centralità per la buona amministra­zione della giustizia, è disciplina­ta minuziosam­ente e soggetta a specifiche norme deontologi­che. Resta il fatto che, benché sia sottoposta a norme specifiche, la rappresent­anza legale è un servizio ai sensi della direttiva sui servizi.

Centrale nella riflession­e dell’Avvocato generale è l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva Servizi che dissipa i dubbi se anche le decisioni che « pongono fine » , di fatto, all’accesso e all’esercizio di un determinat­o tipo di servizi sono incluse. L’articolo infatti dispone che « salvo nel caso del rilascio di un’autorizzaz­ione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un’autorizzaz­ione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un’altra istanza di appello » .

Inoltre, nella misura in cui la direttiva Servizi è applicabil­e, al caso di cui trattasi si applica anche, in linea di principio, la Carta, compreso il suo articolo 47 che dà diritto a essere giudicati da un autorità giudiziari­a terza e imparziale.

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