Il Sole 24 Ore

Villette, soglia del 30% con calcoli doppi

Solo chi raggiunge questo step al 30 giugno potrà arrivare fino al 31 dicembre

- Giorgio Gavelli

Incassata la proroga con la manovra, i proprietar­i delle “villette unifamilia­ri” si stanno interrogan­do su come programmar­e i lavori per il 2022 massimizza­ndo il superbonus. Anche perché la manovra agevola al 110% le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 solo a chi dimostrerà ( sul come, ancora non vi sono punti fermi) di aver effettuato « lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessiv­o » alla data del 30 giugno 2022.

È convinzion­e diffusa che, escludendo dal ragionamen­to gli interventi sismabonus nei Comuni terremotat­i, la possibile estensione a fine anno non potrà risolvere tutti i problemi: la carenza di materie prime e strutture di servizio ( come i ponteggi) e la scarsa disponibil­ità delle imprese sono solo alcuni degli ostacoli da affrontare.

Certo, la proroga per i condomìni, gli edifici da due a quattro unità di un solo proprietar­io, le case popolari e gli immobili del terzo settore farà slittare di qualche mese il portafogli­o ordini di alcune imprese. Tuttavia, guardando al 30 giugno va messa in conto la concorrenz­a di tre categorie di soggetti:

O i proprietar­i delle unità autonome e indipenden­ti ( che hanno le stesse scadenze delle villette);

O gli enti sportivi ( per i quali il 110% sugli spogliatoi scade il prossimo 30 giugno),

O i committent­i dei lavori sulle facciate e di quelli al 75% contro le barriere architetto­niche ( entrambi scadono a fine 2022).

È decisivo allora capire come calcolare il 30 per cento. Le prime interpreta­zioni delle Entrate su questo concetto ( presente con diverso riferiment­o soggettivo nelle norme in vigore sino al 2021) si ricavano dall’interpello 791/ 2021 e sono molto estensive, coinvolgen­do nel calcolo percentual­e tutti i lavori programmat­i, anche con differenti detrazioni, e, probabilme­nte, anche quelli non agevolati. Si tratterebb­e, perciò, del 30% sul totale complessiv­o di capitolato. Ci si può chiedere, allora, se – per raggiunger­e l’obiettivo richiesto senza rischiosi frazioname­nti artificios­i – sia possibile rinviare qualche intervento “minore” al 2023/ 24, quando, sfumato il 110%, sarà ancora attivo, ad esempio, il 50% sulle ristruttur­azioni.

Chi non centrerà il 30% dei lavori previsto per la proroga, avrà il 110% solo sulle spese sostenute entro il 30 giugno. E dovrà comunque cercare di portare a casa entro questa data il Sal ( almeno) del 30% richiesto dal comma 1- bis dell’articolo 121 per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Sal che, come spiegato dall’interpello Dre Veneto 9071595- 2021, si riferisce alla singola categoria di lavori agevolati con il superbonus, con un calcolo separato tra sismabonus ed ecobonus ( ciascuno con i propri “trainati”).

Perciò potrà capitare di aver diritto alla cessione/ sconto, ma non alla proroga. Resta che, a quanto è dato comprender­e, con un Sal al 30 giugno ( poniamo) al 30% sui lavori antisismic­i ma non sull’intervento totale, e spese sostenute sull’antisismic­a pari al 40% ( con asseverazi­one prezzi e visto di conformità), l’eccedenza del 10% rispetto a quanto ceduto/ scontato può transitare, sempre col superbonus, in dichiarazi­one.

Lo stato avanzament­o lavori del 30%, con un diverso criterio di calcolo, serve per cedere il superbonus

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