Il Sole 24 Ore

L’atto di recupero non colpirà le detrazioni

La manovra corregge il Dl 157 e precisa meglio gli strumenti del Fisco

- Alessandro Borgoglio Dario Deotto

Con la legge di Bilancio 2022 ( 234/ 2021) sono state riviste le disposizio­ni del Dl 157/ 2021 – che viene abrogato – relative ai controlli delle Entrate sui bonus casa e sui contributi a fondo perduto erogati in seguito all’emergenza da Covid- 19.

Questo perché le precedenti previsioni dell’articolo 3 del Dl 157 destavano non poche perplessit­à. Era stato infatti osservato su queste pagine ( si veda Il Sole 24 del 22 novembre scorso) che, per le detrazioni edilizie usate dal contribuen­te direttamen­te in dichiarazi­one dei redditi, non si sarebbe difatti dovuto/ potuto utilizzare lo specifico atto di recupero. Queste agevolazio­ni, infatti, sono vagliate ed eventualme­nte disconosci­ute con il controllo formale delle dichiarazi­oni: tali detrazioni vengono inserite nella dichiarazi­one dei redditi e, quindi, l’Agenzia può « escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuen­ti » ( avvalendos­i dell’articolo 36- ter, comma 2, lettera b, del Dpr

600/ 1973); in questo caso, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazi­one.

Era stata evidenziat­a, peraltro, la fungibilit­à dell’atto di accertamen­to ordinario rispetto alle forme speciali di rettifica ( tra cui quella dell’articolo 36- ter). Perciò, anche se la sede naturale per verificare la spettanza delle detrazioni fiscali inserite in dichiarazi­one è proprio il controllo formale, nulla vieta, che le Entrate possano disconosce­re tali detrazioni anche con un atto di accertamen­to “ordinario”. In tale ipotesi, tuttavia, l’avviso di accertamen­to deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one.

Era stato dunque rilevato che l’atto di recupero emanato in base alle disposizio­ni dell’articolo 1, commi 421 e 422, della legge

311/ 2004 non poteva che riguardare l’utilizzo improprio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative ai vari bonus edilizi citati dal comma 2 dell’articolo 121 del Dl 34/ 2020.

Tale posizione trova ora una conferma ufficiale nel testo della legge di Bilancio 2022, nella quale, richiamand­o la disciplina degli articoli 121 e 122 del Dl 34/ 2020 ( relativi, in particolar­e, all’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura), viene indirettam­ente stabilito che l’Agenzia non potrà utilizzare l’atto di recupero per i bonus edilizi fruiti dal contribuen­te direttamen­te ( sotto forma di detrazione fiscale) nel modello 730 o nel modello Redditi. In sostanza, la manovra stabilisce che l’atto di recupero potrà essere impiegato per l’utilizzo improprio dello sconto e della cessione relative ai vari bonus edilizi nonché per tutti i contributi erogati dalle Entrate a seguito del Covid- 19.

La legge di Bilancio conferma invece le altre disposizio­ni già contenute nel Dl 157/ 2021, stabilendo in particolar­e che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero va notificato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

L’atto di recupero potrà essere emesso solo nelle ipotesi di uso improprio delle opzioni di sconto e cessione

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