Il Sole 24 Ore

Veicoli con targa estera: altra stretta sui furbetti e arrivano le multe

Obbligo di registrazi­one al Pra entro tre mesi, ma resta il nodo reperibili­tà

- — M. Cap.

Dopo tre anni controvers­i, cambia la stretta contro i “furbetti della targa estera”. Ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano solo in parte chi “si organizza” con leasing, noleggio e comodato all’estero. Inoltre, in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Rc auto ( articolo sotto).

Il fenomeno dei “furbetti”, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimen­ti fiscali del 2011 sull’auto: per evitare le tasse di iscrizione al Pra ( Ipt) e proprietà ( bollo), il caro assicurazi­one Rc auto, le notifiche delle multe e gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, non pochi residenti in Italia hanno iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.

Il Dl 113/ 2018 ha stroncato molti tra questi ultimi. Ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricol­ati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See ( Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaborat­ori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni: multa di 711 euro e confisca ( evitabile immatricol­andolo in Italia entro 180 giorni).

La Legge europea 2019- 2020 approvata definitiva­mente dalla Camera il 21 dicembre introduce un articolo 93- bis, con vari correttivi. Includendo anche i rimorchi, modulando le sanzioni e allargando le esenzioni ( ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutt­o viene in parte riformulat­o il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessat­o ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché conta chi è il proprietar­io.

Il conducente resta rilevante quando è persona diversa dal proprietar­io e risiede in Italia: qui occorre a bordo « un documento, sottoscrit­to con data certa dall’intestatar­io » , con titolo e durata della disponibil­ità del veicolo ( prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato). Quando il residente in Italia ( o una persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni « anche non continuati­vi, nell’anno solare » , scatta un trattament­o analogo a quello previsto dal Codice ( articolo 94, comma 4- bis) per i mezzi immatricol­ati in Italia utilizzati da chi non ne è proprietar­io: titolo e la durata della disponibil­ità vanno registrati dall’utilizzato­re in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazi­one va aggiornata in caso di cambi di disponibil­ità o di residenza. Registrazi­one anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinat­i o autonomi che esercitano attività profession­ale in uno Stato limitrofo o confinante; i loro familiari conviventi residenti in Italia possono guidarli.

In caso di circolazio­ne con targa estera senza documento o registrazi­one, quest’ultima va effettuata dal conducente « immediatam­ente » .

I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano. Quindi si incide sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibil­ità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile. Si vedrà se questa “nazionaliz­zazione” sarà interpreta­ta anche nel senso di consentire la revisione in Italia, finora impossibil­e. Ma non si incide sull’evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrereb­be targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatric­olazione è obbligator­ia anche col nuovo articolo 93bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’estero.

L’obbligo di reimmatric­olare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre ( sentenza sulla causa C- 274/ 20) sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificab­ile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatric­olazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfront­aliero, che favorisce quello nazionale.

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