Il Sole 24 Ore

Il servizio pre ruolo va dichiarato all’assunzione

- — P. A. P.

Secondo la normativa dei dipendenti statali il trattament­o pensionist­ico non spetta al personale “precario” assunto per periodi inferiori a un anno. La stessa disciplina afferma che tuttavia è computabil­e a domanda ogni servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all’assicurazi­one generale obbligator­ia per l’invalidità, la vecchiaia, o a fondi sostitutiv­i o integrativ­i di essa. Specificam­ente, i servizi prestati in qualità di supplente in scuole o istituti sono computabil­i per il periodo retribuito. Il docente statale all’atto dell’assunzione in servizio è quindi tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza e tale dichiarazi­one deve essere resa anche se negativa. Il docente che voglia far valere servizi e periodi computabil­i a domanda, con o senza riscatto, può presentare istanza contestual­mente alla citata dichiarazi­one oppure successiva­mente. Purché, ha messo in evidenza la Corte dei Conti Sicilia con la sentenza 1238/ 2021, ciò avvenga almeno due anni prima del raggiungim­ento del limite d’età previsto per la cessazione dal servizio; pena la decadenza.

Se il servizio cessa prima del predetto termine, la domanda va presentata, sempre a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazi­one del provvedime­nto di cessazione. Su queste basi secondo i magistrati contabili il docente è “libero” di realizzare il proprio interesse al computo, o meno. Una diversa interpreta­zione, nel senso di assimilare la dichiarazi­one dei servizi precedente­mente resi (“ricostruzi­one”) alla domanda di computo (“ricongiunz­ione”) sarebbe contraria alla volontà della stessa disciplina normativa.

I PALETTI Le domande di ricostruzi­one e ricongiunz­ione pensionist­ica non vanno assimilate

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