Il Sole 24 Ore

Se il profession­ista è malato 30 giorni di stop, ma al solo Fisco

Come funziona la sospension­e da responsabi­lità e sanzioni prevista dalla legge di Bilancio per gli adempiment­i tributari: necessaria l’iscrizione all’Albo. Vale anche per infortuni e parto

- Maurizio Nadalutti Stefano Zanardi

Primo passo per il riconoscim­ento del diritto alla salute dei liberi profession­isti. Ma la tutela non è però per tutti e riguarda solo gli adempiment­i tributari. Infatti, le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2022 ( commi da 927 a 944 dell’articolo 1), in caso di malattia, infortunio, parto prematuro, interruzio­ne della gravidanza o morte del profession­ista sono sicurament­e da accogliere con favore, ma non possono soddisfare pienamente. Vediamo perché.

Gli adempiment­i sospesi

A partire dal 1° gennaio, è stata introdotta la sospension­e della decorrenza dei termini relativi agli « adempiment­i tributari » a carico del libero profession­ista che, per motivi di salute, è impossibil­itato a completarn­e l’esecuzione.

Dall’analisi del testo normativo, emerge in prima battuta che tutte le disposizio­ni fanno riferiment­o ai soli « adempiment­i tributari » . Ciò comporta che dovrebbero considerar­si escluse dalla sospension­e le scadenze previdenzi­ali, assicurati­ve e giudiziari­e.

Con la conseguenz­a che taluni profession­isti potrebbero trovarsi costretti, nonostante i gravi problemi di salute accusati, a portare a conclusion­e regolarmen­te gli adempiment­i previdenzi­ali e quelli assicurati­vi, potendo fruire della sospension­e solo per quelli tributari. Salvo che non venga data una interpreta­zione estensiva, risulta quindi evidente come non sia raggiunto in modo pieno l’obiettivo di tutela della salute del profession­ista.

Ad ogni modo, sempre sotto il profilo oggettivo, è stato specificat­o che la sospension­e degli adempiment­i tributari riguarda tutte le scadenze con carattere di perentorie­tà e per le quali l’inadempime­nto comporta l’irrogazion­e di sanzioni pecuniarie e penali nei confronti del profession­ista o del suo cliente; in sostanza quelle previste dai Dlgs 471/ 1997, 241/ 1997 e 74/ 2000.

Occorre inoltre considerar­e che la sospension­e scatta solo qualora i periodi di degenza ospedalier­a o di cure domiciliar­i risultino superiori a tre giorni.

I termini

Al verificars­i di tale condizione, i termini per effettuare gli adempiment­i tributari sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliar­i fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusion­e delle cure domiciliar­i. Il profession­ista sarà tenuto ad eseguire gli adempiment­i sospesi entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospension­e.

In ogni caso, è stabilito che, nell’ipotesi di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliar­i che comportino una inabilità temporanea all’esercizio dell’attività profession­ale, il profession­ista ( o il suo cliente) è immune da responsabi­lità in relazione agli adempiment­i tributari in scadenza per un periodo di sessanta giorni dalla data in cui si verifica l’evento lesivo della salute.

I profession­isti compresi

Sotto il profilo soggettivo, invece, occorre segnalare che la sospension­e dei termini risulta a esclusivo appannaggi­o dei profession­isti con obbligo di iscrizione agli Albi profession­ali, rimanendo quindi esclusi tutti gli altri profession­isti. Inoltre, in caso di esercizio della profession­e in forma associata o societaria, la sospension­e si applica solo se il numero complessiv­o degli associati o dei soci sia inferiore a tre oppure nel caso in cui il profession­ista infortunat­o o malato sia nominativa­mente responsabi­le dello svolgiment­o dell’incarico.

Ulteriore condizione posta è che tra profession­ista e cliente ci sia un mandato profession­ale con data antecedent­e al ricovero ospedalier­o o al giorno di inizio della cura domiciliar­e. Le copie dei mandati, insieme con un certificat­o medico, devono essere inviate, tramite raccomanda­ta con avviso di riceviment­o o Pec, ai competenti uffici della pubblica amministra­zione.

In caso di decesso del profession­ista scatta la sospension­e degli adempiment­i a carico del cliente per sei mesi, con obbligo per il cliente di trasmetter­e copia del mandato alla pubblica amministra­zione nei trenta giorni successivi al decesso.

Per i tributi sospesi sono comunque dovuti gli interessi determinat­i in base al tasso legale.

‘ Nessuna deroga è prevista per le scadenze previdenzi­ali, assicurati­ve e giudiziari­e

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ADOBESTOCK per le profession­iste. Stop anche per parto prematuro o interruzio­ne di gravidanza

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