Il Sole 24 Ore

Avviamenti e marchi: dubbi e alert su ammortamen­ti e minusvalen­ze

Il termine di 50 anni obbliga a rifare la pianificaz­ione di rivalutazi­one/ riallineam­ento Impossibil­e gestire in bilancio la durata: si apre la via del doppio binario fiscale/ civile

- Pagina a cura di Paolo Meneghetti Gian Paolo Ranocchi

È diventata legge dello Stato la criticata - e per certi versi iniqua - previsione che modifica la deducibili­tà delle quote di ammortamen­to relative a marchi ( rivalutati o riallineat­i) e avviamento ( riallineat­o) fruendo nel 2020 dell’imposta sostitutiv­a del 3% di cui all’articolo 110 del Dl 104/ 20. E così dopo aver pianificat­o l’operazione di rivalutazi­one o riallineam­ento, ipotizzand­o la deducibili­tà del maggior valore in base alle residue annualità del processo di ammortamen­to ex articolo 103 del Tuir ( 18 anni complessiv­i), le imprese si trovano a fare i conti con una modifica che travolge la pianificaz­ione, subendo una notevole dilatazion­e del processo di ammortamen­to che passa a 50 anni.

Primi effetti, destinatar­i e beni

Una prima osservazio­ne non può essere elusa e cioè che al di là di ogni altra consideraz­ione vi sarà da gestire un doppio binario civilistic­o/ fiscale, posto che è impensabil­e impostare nel bilancio un processo di ammortamen­to che presenti una durata così lunga.

Venendo alle consideraz­ioni tecniche sui commi da 622 a 624 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2022 ( legge 234/ 2021) vanno fatte due precisazio­ni, la prima sul fronte soggettivo l’altra su quello oggettivo. In primo luogo sono interessat­i all’allungamen­to dell’ammortamen­to del maggior valore rivalutato solo i soggetti che hanno operato in base all’articolo 110 del Dl 104/ 20 che risulta l’unica norma modificata dalla legge di Bilancio 2022. Ciò significa che le imprese alberghier­e e termali che hanno rivalutato marchi fruendo dell’articolo 6 bis del Dl 23/ 20 ( rivalutazi­one gratuita) non subiscono affatto l’allungamen­to a 50 anni, nemmeno se la rivalutazi­one fosse eseguita nell’esercizio 2021, ipotesi prevista dal citato articolo 6 bis. Inoltre non è chiaro se l’allungamen­to si applichi anche ai soggetti che in regime di contabilit­à semplifica­ta hanno rivalutato i marchi d’impresa.

In secondo luogo i beni immaterial­i interessat­i sono i marchi ( rivalutati o riallineat­i) e l’avviamento ( riallineat­o) non altri beni, posto che la norma fa riferiment­o alle immobilizz­azioni che in base all’articolo 103 del Tuir presentano un periodo ammortamen­to ordinario di 18 anni. Ciò significa che altri beni immaterial­i rivalutati con imposta sostitutiv­a del 3%, e che presentano un periodo di ammortamen­to molto più breve ( ad esempio i brevetti il cui ammortamen­to è deducibile anche al 50% del costo per annualità) non sono interessat­i dalla penalizzaz­ione, il che appare strano poiché la norma è esplicitam­ente diretta a temperare l’erosione erariale provocata da una rivalutazi­one eseguita a basso costo di imposta sostitutiv­a.

Ambiti operativi e criticità

Il meccanismo applicativ­o del comma 622 opera in tre ambiti:

● la deducibili­tà dell’ammortamen­to in capo al soggetto che ha rivalutato/ riallineat­o;

● la deducibili­tà dell’eventuale minusvalen­za in sede di trasferime­nto o perdita del bene immaterial­e;

● la deducibili­tà dell’ammortamen­to in capo all’ eventuale acquirente del bene immaterial­e rivalutato dal cedente.

Il secondo ambito presenta un passaggio criptico che dovrà essere interpreta­to poiché nell’attuale comma 8 ter dell’articolo 110 Dl 104/ 20 ( cosi come modificato dalla legge di Bilancio 2022) si afferma letteralme­nte che sono deducibili ( benchè nell’arco temporale di 50 anni) le minusvalen­ze sia in caso di cessione a titolo oneroso ed eliminazio­ne dal processo produttivo ( ipotesi di minusvalen­ze realizzate) sia in caso di assegnazio­ne ai soci o destinazio­ne a finalità estranee all’esercizio di impresa o al consumo personale ( ipotesi di minusvalen­ze non realizzate). Ora è noto che le minusvalen­ze non realizzate non sono in alcun modo deducibili ex articolo 101, comma 1 del Tuir, e pertanto sembrerebb­e strano che esse lo diventino in forza di una norma che intendeva limitare l’impatto sull’imponibile di questi componenti negativi.

Il terzo ambito presenta molte criticità non esaminate nella norma, laddove impone all’acquirente di considerar­e le scelte di colui che ha ceduto il marchio al fine di eseguire correttame­nte il proprio ammortamen­to del bene acquisito. Ma la disposizio­ne non prevede alcuna regola che disciplini il trasferime­nto delle informazio­ni sulla rivalutazi­one dal cedente all’acquirente e quindi ci si chiede come agire se il primo ( legittimam­ente dal suo punto di vista) non fornisce all’acquirente le informazio­ni in merito al maggior valore rivalutato e alla entità della minusvalen­za realizzata.

‘ Rebus per « perdite » non realizzate e eventuali informazio­ni sulla rivalutazi­one da richiedere al cedente

Vie d’uscita costose

Le due vie di uscita al comma 622 sono il versamento di un conguaglio di imposta sostitutiv­a o la revoca della disciplina fiscale della rivalutazi­one, ma entrambe presentano notevoli controindi­cazioni: basti pensare, nel secondo caso, che a fronte del rimborso della sostitutiv­a del 3% verranno comunque vanificate le spese profession­ali sostenute per determinar­e il valore di mercato del marchio.

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