Il Sole 24 Ore

Da definire l’ambito della sospension­e 2021

Stop possibile per un altro anno ma solo se « fermati » per intero nel 2020

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La legge di Bilancio 2022 sdogana anche la possibilit­à di sospendere gli ammortamen­ti nei bilanci relativi all’esercizio 2021 anche se tale possibilit­à non è riservata a tutti. La sospension­e, infatti, riguarda solo coloro che, avvalendos­i della deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2 del Codice civile prevista dal comma 7- bis dell’articolo 60 del Dl 104/ 2020, hanno già sospeso l’intera quota di ammortamen­to nel bilancio 2020 del costo delle immobilizz­azioni materiali e immaterial­i. Coloro che, invece, avvalendos­i della stessa disposizio­ne hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamen­to del 2020, sono esclusi dalla sospension­e fruibile nel bilancio 2021.

Ricordiamo che il citato articolo 60, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenz­a della pandemia da Covid- 19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazio­nali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, potevano non effettuare fino al 100% dell’ammortamen­to annuo del costo delle immobilizz­azioni materiali e immaterial­i mantenendo il loro valore di iscrizione. Quindi la sospension­e poteva essere totale o anche parziale. La Manovra 2022, come detto, estende questa possibilit­à all’esercizio 2021 confinando­la però a coloro che hanno fatto integrale ricorso alla precedente sospension­e.

Se questa è l’interpreta­zione corretta occorre capire se il blocco opera sul piano oggettivo o soggettivo. Nel primo caso la sospension­e degli ammortamen­ti 2021 potrebbe riguardare i singoli beni per i quali nel bilancio 2020 è stata sospesa l’intera quota di ammortamen­to e non gli altri. Nel secondo caso, invece, anche in presenza di un singolo bene per il quale la sospension­e dell’ammortamen­to nel bilancio 2020 non è stata operata oppure è stata operata solo parzialmen­te, verrebbe rimossa la possibilit­à di sospendere gli ammortamen­ti 2021 su tutte le immobilizz­azioni materiali e immaterial­i.

Per chi si avvale della sospension­e resta l’obbligo di destinare a una riserva indisponib­ile utili di ammontare corrispond­ente alla quota di ammortamen­to non effettuata e gli specifici obblighi di informativ­a in Nota integrativ­a. Nel caso in cui l’utile o le riserve preesisten­ti siano incapienti occorrerà porre il vincolo sugli esercizi successivi.

Inoltre, coloro che si avvalgono della sospension­e, a prescinder­e dall’imputazion­e del costo a conto economico, mantengono il diritto alla deduzione della quota di ammortamen­to non contabiliz­zata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102- bis e 103 del Tuir anche ai fini Irap.

La modifica, come è già stato segnalato su queste pagine cui si rimanda ( si veda il Sole 24 Ore del 22 dicembre), pone anche non pochi problemi di coordiname­nto con le modalità di recupero delle quote sospese previste dall’articolo 60 comma 7- bis del decreto legge 104/ 2020 ove si prevede che « la quota di ammortamen­to non effettuata... è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungand­o quindi per tale quota il piano di ammortamen­to originario di un anno » .

‘ Non è chiaro se il blocco operi in ambito oggettivo ( per singoli beni) o soggettivo riferito all’impresa

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