LE DUE ALTERNATIVE
1 Conguaglio dell’ imposta sostitutiva
Per conservare l’ammortamento ordinario sul bene rivalutato è possibile aggiungere alla sostitutiva del 3% la differenza prevista dall’articolo 176 comma 2 ter del Tuir cioè, nell’ipotesi di beni non superiori a 5 milioni euro, un ulteriore 9%. Il conguaglio deve avvenire in due rate da versare entro il saldo del modello redditi 2022 e il saldo di quello 2023. Pare ovvio aggiungere che va depurato dal versamento del conguaglio non l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione ma solo quella versata se , come prevedibile, si è versato solo la prima rata della stessa. Va segnalato che a fronte del medesimo costo di sostitutiva previsto per operazioni aggregative, nel caso della rivalutazione “conguagliata” vi è la differenza non trascurabile della formazione di una riserva in sospensione di imposta.
2 La revoca della rivalutazione
Il comma 624 della legge di Bilancio 2022, a fronte della penalizzazione promulgata. permette di revocare la scelta per l’efficacia fiscale della rivalutazione, con conseguente rimborso della imposta sostitutiva versata, o compensazione della medesima. Tutto ciò sarà regolato dal un provvedimento dell’agenzia delle Entrate che stabilirà anche la scadenza di tale scelta. È chiaro che con la revoca viene meno lo stato di sospensione di imposta del saldo attivo
( con necessità di stanziare le imposte differite) e, nel caso in cui la comunicazione avvenga dopo la chiusura dell’esercizio 2021, dovrà essere gestita la deduzione della quota d’ammortamento sul valore rivalutato già stanziata nel 2021 stesso.