Il Sole 24 Ore

LE DUE ALTERNATIV­E

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1 Conguaglio dell’ imposta sostitutiv­a

Per conservare l’ammortamen­to ordinario sul bene rivalutato è possibile aggiungere alla sostitutiv­a del 3% la differenza prevista dall’articolo 176 comma 2 ter del Tuir cioè, nell’ipotesi di beni non superiori a 5 milioni euro, un ulteriore 9%. Il conguaglio deve avvenire in due rate da versare entro il saldo del modello redditi 2022 e il saldo di quello 2023. Pare ovvio aggiungere che va depurato dal versamento del conguaglio non l’imposta sostitutiv­a dovuta per la rivalutazi­one ma solo quella versata se , come prevedibil­e, si è versato solo la prima rata della stessa. Va segnalato che a fronte del medesimo costo di sostitutiv­a previsto per operazioni aggregativ­e, nel caso della rivalutazi­one “conguaglia­ta” vi è la differenza non trascurabi­le della formazione di una riserva in sospension­e di imposta.

2 La revoca della rivalutazi­one

Il comma 624 della legge di Bilancio 2022, a fronte della penalizzaz­ione promulgata. permette di revocare la scelta per l’efficacia fiscale della rivalutazi­one, con conseguent­e rimborso della imposta sostitutiv­a versata, o compensazi­one della medesima. Tutto ciò sarà regolato dal un provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate che stabilirà anche la scadenza di tale scelta. È chiaro che con la revoca viene meno lo stato di sospension­e di imposta del saldo attivo

( con necessità di stanziare le imposte differite) e, nel caso in cui la comunicazi­one avvenga dopo la chiusura dell’esercizio 2021, dovrà essere gestita la deduzione della quota d’ammortamen­to sul valore rivalutato già stanziata nel 2021 stesso.

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