Il Sole 24 Ore

Non punibili le violazioni formali regolarizz­ate prima dei controlli

L’incrocio tra Statuto del contribuen­te e Dlgs 472/ 97 consente una lettura ampia Tutte le infrazioni non sostanzial­i sono sanabili senza sanzioni tributarie

- Marco Cramarossa Dario Deotto

La previsione della non sanzionabi­lità delle violazioni meramente formali aveva suscitato inizialmen­te notevoli aspettativ­e nella prospettiv­a del corretto inquadrame­nto delle fattispeci­e prive di offensivit­à. Purtroppo, nel tempo, la tematica è praticamen­te finita nell’oblio e nell’evanescenz­a tipica della precarietà della materia fiscale. Perciò, Modulo 24 Accertamen­to e riscossion­e si propone, con il Principio di interpreta­zione n. 3, di ricostruir­ne la “storia” e di individuar­ne l’ambito di applicazio­ne.

L’evoluzione normativa

Le violazioni meramente formali sono state introdotte nell’ordinament­o con l’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuen­te, il quale dispone la non sanzionabi­lità di quei comportame­nti che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. La previsione, a ben vedere, va a positivizz­are il principio di offensivit­à ( si veda l’altro articolo).

La previsione statutaria ha trovato sostanzial­mente attuazione mediante l’articolo 6, comma 5- bis, del Dlgs 472/ 1997, anche se quest’ultimo sembra operare su un piano oggettivo leggerment­e diverso ( la norma del Dlgs 472 opera praticamen­te ex ante; quella statutaria ex post).

Il comma 5- bis appena citato prevede che non sono punibili le violazioni « che non arrecano pregiudizi­o all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinaz­ione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo » . La norma individua, dunque, due condizioni in negativo ( che devono sussistere congiuntam­ente) per la non sanzionabi­lità:

1 la violazione non deve arrecare pregiudizi­o all’azione di controllo;

2 la medesima violazione non deve incidere sulla determinaz­ione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Tuttavia, l’aspetto determinan­te – e non abbastanza valorizzat­o – è che non si è tenuto conto del “nesso” tra la previsione dell’articolo 6, comma 5- bis, del Dlgs 472/ 1997 e l’abrogazion­e del comma 4 dell’articolo 13 dello stesso Dlgs. Quest’ultima norma consentiva, attraverso il ravvedimen­to operoso, di regolarizz­are entro tre mesi le violazioni formali, senza applicazio­ne di alcuna sanzione. E questo poteva avvenire prima dell’effettivo intervento dell’Amministra­zione finanziari­a.

Nella relazione al Dlgs 32/ 2001 – cioè il decreto che ha abrogato il comma 4 dell’articolo 13 e introdotto il comma 5- bis dell’articolo 6 del Dlgs 472 – viene riportato che « in consideraz­ione dell’ampliament­o operato sulla portata del suddetto principio generale ( da intendersi, quello del principio della non sanzionabi­lità delle violazioni di natura meramente formale, Ndr) si è provveduto (...) a coordinare con esso le vigenti disposizio­ni in materia di ravvedimen­to operoso, abrogando espressame­nte il comma 4 dell’articolo 13 del decreto n. 472 del 1997 » .

C’è, quindi, uno stretto legame tra la disposizio­ne abrogata ( quella del ravvedimen­to operoso per le violazioni formali) e la previsione della non sanzionabi­lità delle violazioni meramente formali.

Le violazioni non sostanzial­i

In sostanza, il principio che si ricava è che devono essere considerat­e meramente formali tutte quelle violazioni – di base – formali ( quindi si tratta di quelle condotte che non incidono nella determinaz­ione dell’imponibile e/ o sul versamento dell’imposta) che vengono regolarizz­ate dal contribuen­te prima dell’inizio di un controllo delle Entrate. In questo senso va letto il riferiment­o all’ « ampliament­o » contenuto nella relazione illustrati­va al provvedime­nto quando è stata abrogata la previsione che consentiva la regolarizz­azione gratuita delle violazioni formali soltanto entro tre mesi e prima di qualsivogl­ia intervento dell’amministra­zione.

Pertanto, oggi devono essere ritenute violazioni meramente formali – non sanzionabi­li – tutte le violazioni non sostanzial­i che vengono regolarizz­ate spontaneam­ente da parte del contribuen­te. In questo modo, in base all'articolo 6, comma 5- bis, del DLgs 472/ 1997, la violazione non viene ad incidere sull’attività di controllo, concretame­nte intesa, al pari di quanto accadeva in passato con il vecchio ravvedimen­to operoso.

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