Il Sole 24 Ore

La natura delle infrazioni va valutata caso per caso da giudici e uffici

Sarebbe inutile e dannoso un elenco tassativo a livello normativo

- Massimo Basilavecc­hia

Il principio di non punibilità delle violazioni meramente formali, introdotto dallo Statuto del contribuen­te, è del tutto coerente con il carattere afflittivo della sanzione amministra­tiva tributaria, impresso dalla riforma del 1997 spesso trascurata e sottovalut­ata. Perché si applichi la sanzione amministra­tiva si deve ravvisare l’offensivit­à nella violazione commessa dal contribuen­te e l’offensivit­à appartiene al patrimonio delle nozioni generali del diritto penale, l’ambiente di riferiment­o delle sanzioni amministra­tive tributarie.

Attraverso la punibilità delle sole violazioni effettivam­ente “lesive” dell’interesse tutelato trova modo di esprimersi un principio altrettant­o fondamenta­le di matrice europea, quello di proporzion­alità, non espressame­nte previsto dalla legislazio­ne italiana, ma certamente pervasivo, quanto meno ai sensi dell’articolo 117 della Costituzio­ne, anche nell’ordinament­o interno.

Quest’ultimo principio sembra riguardare in apparenza il solo legislator­e: come, e di quanto, l’amministra­zione o il giudice possono ridurre una sanzione edittale perché ritenuta non proporzion­ata?

A ben vedere, ci si rende conto che il rispetto del principio di proporzion­alità può essere garantito dal giudice – e prima ancora dall’amministra­zione sia pure con minore discrezion­alità decisional­e – non limitando il diritto applicabil­e soltanto alla pena edittalmen­te prevista, ma consideran­do nel complesso l’insieme degli istituti che consentono sulla base di vari presuppost­i oggettivi o soggettivi di irrogare sanzioni amministra­tive mitigate o di escludere l’applicazio­ne delle stesse.

È dunque evidente che qualsiasi definizion­e normativa di « violazione meramente formale » ( così come accade per l’esimente della « lieve entità » ) non può che avere un’importanza relativa, non riuscendo a predefinir­e i comportame­nti che non abbiano riflessi effettivi sull’attuazione di un tributo.

Ecco, dunque, l’importanza del Principio interpreta­tivo di Modulo 24 Accertamen­to e riscossion­e che non costringe la nozione in ambiti ristretti e in definitiva arbitrari, ma lascia spazio a quell’apprezzame­nto caso per caso che è proprio dell’attività del giudice.

Quando applica le sanzioni amministra­tive, peraltro, la stessa amministra­zione finanziari­a si pone in un ruolo che la assimila, ancor più che nella determinaz­ione dell’imposta, al giudice. Quest’ultimo, infatti, gode di un potere penetrante nel verificare la congruità della pretesa sanzionato­ria – in termini di proporzion­alità e di offensivit­à, ma non soltanto –, valutando necessaria­mente caso per caso.

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