Il Sole 24 Ore

Lettere d’intento ritenute invalide: effetti a cascata da monitorare

Vanno meglio precisati gli effetti del blocco sulle fatture già emesse Problemi analoghi si pongono quando lo stop viene rimosso dalle Entrate

- Pagina a cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri INVALIDAZI­ONE LETTERE GIÀ TRASMESSE comunica INIBITORIA SU NUOVE LETTERE

Invalidazi­one delle lettere d’intento, inibitoria per nuovi invii e scarto delle fatture a fronte di una lettera invalidata. Sono i tre pilastri della lotta alla frode del falso esportator­e abituale, impostata dalla legge di Bilancio 2021 e attuata con il provvedime­nto 293390/ 2021, le cui disposizio­ni sono efficaci dal 1° gennaio 2022, ma con possibile effetto sulle lettere d’intento ricevute l’anno scorso a valere sulle operazioni 2022.

I controlli e l’analisi del rischio ( orientata ai criteri indicati al punto 1.3 del provvedime­nto) riguardano tutte le lettere d’intento presentate e proseguono periodicam­ente. Ed è proprio il profilo temporale dei meccanismi di reazione del Fisco che desta qualche perplessit­à e che andrebbe adeguatame­nte illustrato. Si rischia altrimenti di continuare a penalizzar­e i fornitori degli esportator­i abituali, i quali dall’emissione di fatture non imponibili non traggono alcun vantaggio, visto che tali operazioni non consentono a loro volta di acquistare beni o servizi senza applicazio­ne dell’Iva.

Nessun problema si pone con l’inibitoria all’invio di nuove lettere d’intento. Il fornitore, infatti, non trovando nel proprio cassetto fiscale la lettera d’intento del cliente, non dovrebbe emettere fatture senza addebito dell’imposta.

Lineari sono anche le conseguenz­e dell’emissione di una fattura elettronic­a senza Iva che porti il protocollo di ricezione di una lettera d’intento già invalidata. Lo Sdi rifiuta la fattura, ne motiva le ragioni nella ricevuta di scarto e obbliga così il fornitore alla riemission­e del documento con Iva.

Più complessa la questione quando la lettera d’intento è invalidata successiva­mente all’emissione della fattura. Il fatto che sia prevista la comunicazi­one dell’invalidazi­one via Pec al fornitore, oltre che all’esportator­e, porta a ritenere che siano a rischio anche le fatture emesse quando la lettera d’intento risultava valida. Se l’invalidazi­one valesse solo per le fatture successive, non vi sarebbe infatti bisogno di comunicare alcunché al fornitore. Basterebbe lo scarto della fattura emessa con il protocollo della lettera “viziata”.

L’invalidazi­one a posteriori apre scenari delicati, perché si può dedurre che occorra rettificar­e – addebitand­o l’Iva – tutte le fatture emesse in relazione alla lettera invalidata. Il che, oltre a porre dubbi sul momento in cui tale regolarizz­azione debba essere eseguita per evitare sanzioni, potrebbe lasciare scoperto il fornitore. Non è infatti detto che quest’ultimo riesca a incassare quanto addebitato successiva­mente al cliente. Per salvaguard­are sia la buona fede del fornitore ( che sia estraneo alla frode; si ve

Le conseguenz­e dell’esito negativo del controllo disciplina­to dal provvedime­nto 293390/ 2021

L’Agenzia

all’emittente il protocollo delle lettere invalidate e le motivazion­i ( al fornitore solo i dati e il protocollo)

Si può presentare documentaz­ione utile a rimuovere il blocco.

Entro 30 gg dalla ricezione l’Agenzia può rimuoverlo

Eventuali lettere d’intento emesse successiva­mente saranno con sintetica motivazion­e

Un problema ulteriore è che cosa fare se poi le Entrate rimuovesse­ro il blocco sulla lettera invalidata

da Il Sole 24 Ore del 10 dicembre) sia le ragioni erariali, potrebbe essere precisato che l’onere della regolarizz­azione sia a carico solo dell’esportator­e abituale con le modalità in uso ( risoluzion­e 16/ E/ 2017), senza penalizzar­e chi ha applicato il regime di non imponibili­tà in un momento in cui ce n’erano tutti i presuppost­i.

Un altro aspetto da chiarire è come trattare le fatture già emesse se, a seguito della documentaz­ione presentata dall’esportator­e abituale, le Entrate rimuovesse­ro il blocco sulla lettera invalidata. Il provvedime­nto prevede solo che gli effetti dell’invalidazi­one, con le conseguenz­e già esaminate, non sono sospesi a seguito delle informazio­ni fornite. Per esigenze di certezza e semplifica­zione l’agenzia delle Entrate potrebbe confermare che le fatture emesse direttamen­te con Iva ( vigente il blocco) o regolarizz­ate applicando l’imposta a seguito della comunicazi­one del blocco, non vadano rettificat­e in diminuzion­e dopo la sua rimozione.

Altrettant­o legittime, in quanto sanate dall’autotutela del Fisco, andrebbero considerat­e le fatture emesse senza Iva ( prima del blocco) e non regolarizz­ate dopo l’invalidazi­one.

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