Il Sole 24 Ore

Con contropart­i estere la fattura elettronic­a rimane facoltativ­a

Lo scenario è destinato a cambiare dal 1° luglio con il nuovo esterometr­o

-

Il provvedime­nto 293390/ 2021 precisa che la fattura elettronic­a per le operazioni nei confronti degli esportator­i abituali va emessa utilizzand­o esclusivam­ente il formato Xml della fattura ordinaria ( non è, quindi, possibile ricorrere alla fattura semplifica­ta).

Questa precisazio­ne, tuttavia, non implica l’introduzio­ne surrettizi­a dell’obbligo di e- fattura per le operazioni di questo tipo con contropart­i estere. Detto diversamen­te, non serve la fattura elettronic­a quando la qualifica di esportator­e abituale è assunta da soggetti non residenti identifica­ti Iva in Italia o dotati di un rappresent­ante fiscale ( si vedano, fra le altre, la risoluzion­e 80/ E/ 2011 e la risposta 148/ 2021). In questi casi, l’e- fattura resta facoltativ­a: diverrà di fatto un’esigenza ineludibil­e dal prossimo 1° luglio, ma al solo fine di eseguire la comunicazi­one esterometr­o.

Chi utilizza la fattura elettronic­a per le cessioni/ prestazion­i al rappresent­ante fiscale/ identifica­zione diretta che sia esportator­e agevolato farà comunque riferiment­o alle indicazion­i delle Faq 30/ 2018 e 63/ 2019.

In ogni caso, per le operazioni non imponibili nei confronti dell’esportator­e abituale si indica in fattura il codice natura N3.5 e si riporta il numero del protocollo di ricezione della lettera d’intento trasmessa telematica­mente alle Entrate, desumibile dalla ricevuta e composto di due stringhe numeriche di 17 e 6 cifre, separate da apposito segno grafico (“-” oppure “/ ”). Più specificam­ente, il punto 4.1 del provvedime­nto precisa che, nel campo « Tipo Dato » , va riportata la dicitura « INTENTO » , mentre il protocollo di ricezione della lettera d’intento è inserito nel campo « Riferiment­o Testo » . Anche la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate dev’essere indicata in fattura in un apposito campo del formato Xml.

Per tutti questi elementi va utilizzato il blocco « Altri Dati Gestionali » . In particolar­e, il provvedime­nto segnala che tale blocco informativ­o dev’essere compilato « per ogni dichiarazi­one d’intento » . Da ciò dovrebbe derivare che, nei casi in cui un’unica operazione – in ipotesi, una fornitura di beni – sia coperta da più lettere d’intento, i relativi dati troveranno spazio all’interno del formato di un'unica fattura elettronic­a, replicando le informazio­ni di tale blocco per il numero delle dichiarazi­oni d’intento. La circostanz­a, non infrequent­e, si verifica quando il cessionari­o/ committent­e si rende conto, per esempio, di aver trasmesso una lettera d’intento per un importo insufficie­nte a rendere non imponibile l’intero acquisto. Il fornitore dovrà, tuttavia, far sempre attenzione al fatto che le lettere d’intento ( non invalidate) siano già presenti nel proprio cassetto fiscale nel momento d’effettuazi­one dell’operazione.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy