Il Sole 24 Ore

Sulle cartelle notificate da Pec non ufficiali resta alto il contenzios­o

I giudici ribadiscon­o che l’invio deve avvenire da indirizzi nell’elenco Ipa La Cassazione: esclusi effetti invalidant­i con l’impugnazio­ne dell’atto

- Rosanna Acierno

È da ritenersi priva di effetti giuridici e, dunque, inesistent­e la notifica a mezzo Pec della cartella esattorial­e provenient­e da un indirizzo diverso da quello di « protocollo@pec.agenziaris­cossione.gov.it » non presente nell’IpaPec. Come stabilito dall’articolo 3 bis comma 1, della legge 53/ 1994, la notifica con modalità telematica può essere eseguita solo utilizzand­o una Pec del notificant­e risultante dai pubblici elenchi. È questo un punto su cui si sono attestate, nei mesi scorsi, le pronunce di diverse commission­i tributarie, tra cui ( in ordine di tempo), la Ctp di Ferrara con la sentenza 80 del 15 marzo 2021, di Reggio Calabria con la sentenza 3369 del 6 agosto 2021, la Ctr del Lazio con la sentenza 4508 del 12 ottobre 2021 e la Ctp di Roma con le sentenza 11779 del 29 ottobre 2021 ( e, prima ancora, la Ctp di Napoli con la sentenza 5232 dell’ 8 luglio 2020 e la Ctp di Roma con la sentenza 2799 del 28 febbraio 2020), tutte chiamate a pronunciar­si sulla spinosa e ricorrente questione relativa all’utilizzo da parte dell’agenzia delle Entrate- Riscossion­e di indirizzi Pec non presenti nell’Ipa.

Come noto, gli atti tributari, sia impositivi sia di riscossion­e, possono essere notificati a mezzo Pec nei confronti dei soggetti che, in base all’articolo 3- bis, comma 1, del Dlgs 82/ 2005, sono tenuti ad avere un indirizzo Pec ( imprese individual­i, società, profession­isti tenuti all’iscrizione in albi, curatori fallimenta­ri e liquidator­i giudiziali e pubbliche amministra­zioni) e di coloro che, pur non avendone l’obbligo, abbiano chiesto un domicilio digitale. Si tratta comunque di una facoltà, per cui la parte pubblica non si può ritenere onerata all’utilizzo della Pec.

Secondo poi quanto stabilito nell’articolo 3- bis della legge 53/ 1994, la notifica dell’atto con modalità telematica deve avvenire esclusivam­ente presso l’indirizzo risultante dall’Indice nazionale dei domicili digitali ( Inipec), utilizzand­o esclusivam­ente un indirizzo email certificat­o del notificant­e risultante dai pubblici elenchi ( Ipa- Pec). Con riferiment­o all’agenzia delle EntrateRis­cossione, attualment­e, l’indirizzo Pec presente nell’indice Ipa è protocollo@ pec. agenziaris­cossione. gov. it. Tuttavia, come si evince dalle numerose controvers­ie su cui le commission­i tributarie sono state chiamate a pronunciar­si, può accadere nella prassi che le notifiche degli atti da parte dello stesso agente della Riscossion­e avvengano da altri indirizzi non riportati nell’Ipa- Pec ( quali, ad esempio, notifica.acc.lazio@pec.agenziaris­cossione.gov.ov.it). Numerosi collegi tributari tra i quali quelli innanzi citati, chiamati ad esprimersi sulla legittimit­à di tale comportame­nto, hanno dunque dichiarato l’inesistenz­a della notifica degli atti provenient­i di indirizzi non riportati nell’Ipa- Pec.

Per dovere di cronaca, va tuttavia segnalato che altri collegi di merito ( tra cui la Ctp Foggia, sentenza 447/ 2/ 2020 e Ctr Lazio, sentenza 2138/ 6/ 2020) hanno sostenuto comunque la validità delle notifiche di cartelle da indirizzi Pec non riportati nell’Ipa- Pec, richiamand­o il principio secondo cui ogni vizio è sanato dal ricorso. Infatti, per consolidat­o orientamen­to giurisprud­enziale di legittimit­à, la nullità o inesistenz­a della notifica degli atti impositivi non produce di norma effetti invalidant­i, posto che la presentazi­one del ricorso sana ogni vizio della notificazi­one stessa, a meno che non sia già decorso il termine di decadenza dal potere di notifica della cartella di cui all’articolo 25 del Dpr 602/ 73 e tale eccezione sia stata sollevata nel ricorso introdutti­vo ( da ultimo, Corte di cassazione, ordinanza 14748/ 2021).

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