Il Sole 24 Ore

Vendite giudiziari­e: imposte fisse a 200 euro con perimetro ampio

Per la Ctr Puglia il criterio è applicabil­e agli atti nel corso delle procedure

- Stefano Mazzocchi

La Ctr Puglia ( sentenza 2269/ 6 / 2021, presidente Sardiello, relatore Maggiore) adotta una lettura “ampia” dell’articolo 16, comma 1, del Dl 18/ 2016. Norma secondo cui sono assoggetta­ti alle imposte di registro e ipocatasta­li nella misura fissa di 200 euro gli atti e i provvedime­nti che comportano il trasferime­nto della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito:

1 di una procedura giudiziari­a di espropriaz­ione immobiliar­e di cui al libro III, titolo II, capo IV, del Codice di procedura civile;

2 oppure di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 della legge fallimenta­re ( Rd 267/ 1942).

L’agevolazio­ne, peraltro, è subordinat­a alla circostanz­a che l’acquirente dichiari che intende trasferire tali beni o diritti entro 5 anni.

Secondo la lettura dei giudici pugliesi – attraverso la norma citata– « il legislator­e non ha guardato alla modalità- forma del trasferime­nto, bensì alla natura del bene trasferito o del diritto reale su detto bene, precisando che si deve pur trattare di un immobile sottoposto a procedura esecutiva immobiliar­e » . Si tratta di una disposizio­ne – hanno sottolinea­to i giudici pugliesi – che non distingue tra atti traslativi della proprietà attraverso decreti di trasferime­nto emessi dal giudice dell’esecuzione e provvedime­nti diversi: ciò che rileva è che si tratti di atti emessi « nell’ambito di una procedura giudiziari­a di espropriaz­ione immobiliar­e » di cui alle richiamate norme del Codice di rito civile. Non solo: nell’ambito applicativ­o della norma rientrereb­bero non soltanto i « provvedime­nti » di trasferime­nto di proprietà, ma anche gli « atti » , e quindi gli atti privati emessi « nell’ambito di una procedura giudiziari­a di espropriaz­ione immobiliar­e » .

Per la Ctr, una diversa tesi, tendente a ridurre l’efficacia della norma, « non risulta avere alcun appiglio, né letterale né sistematic­o né, tantomeno, giurisprud­enziale » .

Qualora non si realizzi la condizione del ritrasferi­mento entro il quinquenni­o, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 5, del Dpr 131/ 1986. Dalla scadenza del quinquenni­o decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte del Fisco ( fatta salva la possibilit­à per il contribuen­te di avvalersi del ravvedimen­to). Tuttavia, analogamen­te alle agevolazio­ni “prima casa”, in pendenza del termine previsto per procedere all’alienazion­e dell’immobile è possibile presentare istanza alle Entrate al fine di ottenere la riliquidaz­ione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi ( interpello 29 ottobre 2019, n. 442).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy