Vendite giudiziarie: imposte fisse a 200 euro con perimetro ampio
Per la Ctr Puglia il criterio è applicabile agli atti nel corso delle procedure
La Ctr Puglia ( sentenza 2269/ 6 / 2021, presidente Sardiello, relatore Maggiore) adotta una lettura “ampia” dell’articolo 16, comma 1, del Dl 18/ 2016. Norma secondo cui sono assoggettati alle imposte di registro e ipocatastali nella misura fissa di 200 euro gli atti e i provvedimenti che comportano il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito:
1 di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del Codice di procedura civile;
2 oppure di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 della legge fallimentare ( Rd 267/ 1942).
L’agevolazione, peraltro, è subordinata alla circostanza che l’acquirente dichiari che intende trasferire tali beni o diritti entro 5 anni.
Secondo la lettura dei giudici pugliesi – attraverso la norma citata– « il legislatore non ha guardato alla modalità- forma del trasferimento, bensì alla natura del bene trasferito o del diritto reale su detto bene, precisando che si deve pur trattare di un immobile sottoposto a procedura esecutiva immobiliare » . Si tratta di una disposizione – hanno sottolineato i giudici pugliesi – che non distingue tra atti traslativi della proprietà attraverso decreti di trasferimento emessi dal giudice dell’esecuzione e provvedimenti diversi: ciò che rileva è che si tratti di atti emessi « nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare » di cui alle richiamate norme del Codice di rito civile. Non solo: nell’ambito applicativo della norma rientrerebbero non soltanto i « provvedimenti » di trasferimento di proprietà, ma anche gli « atti » , e quindi gli atti privati emessi « nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare » .
Per la Ctr, una diversa tesi, tendente a ridurre l’efficacia della norma, « non risulta avere alcun appiglio, né letterale né sistematico né, tantomeno, giurisprudenziale » .
Qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 5, del Dpr 131/ 1986. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte del Fisco ( fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento). Tuttavia, analogamente alle agevolazioni “prima casa”, in pendenza del termine previsto per procedere all’alienazione dell’immobile è possibile presentare istanza alle Entrate al fine di ottenere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi ( interpello 29 ottobre 2019, n. 442).