Il Sole 24 Ore

Anche dopo il Covid saranno sempre possibili le adunanze virtuali

La massima n. 200 sdogana la convocazio­ne senza indicare un luogo fisico

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Via libera, anche quando sarà cessata l’emergenza da Covid, alle assemblee convocate senza indicazion­e di un luogo fisico di svolgiment­o, in quanto da tenersi esclusivam­ente online ( la cosiddetta assemblea in full audio- video conference): è quanto argomentat­o dal Consiglio notarile di Milano nella massima n. 200, di recente emanazione.

E così, ferma restando la tradiziona­le facoltà ( codificata dalla riforma del diritto societario del 2003 nell’articolo 2370 del Codice civile, ma praticata anche in precedenza su intuizione – pure in questo caso – del notariato) di convocare l’assemblea in un luogo fisico, permettend­o l’intervento dei soci anche mediante audio/ video conferenza, sono legittime le clausole statuarie che: a) consentano di convocare un’assemblea obbligator­iamente da svolgersi con tutti i partecipan­ti collegati online; b) obblighino di consentire ai soci l’intervento in audio- video conferenza a qualunque assemblea che sia convocata in un luogo fisico e ad assemblee convocate in un luogo fisico al di fuori di un certo ambito territoria­le; c) replichino tutto quanto precede anche per le riunioni di altri organi societari ( Cda, collegio sindacale, consiglio di sorveglian­za, consiglio di gestione).

Queste conclusion­i si deducono da numerosi argomenti sui quali la normativa emergenzia­le ha indotto a riflettere. Anzitutto, il fatto che il presidente e il segretario dell’assemblea possano non trovarsi nello stesso luogo mentre si svolge l’assemblea, in quanto il verbale non va compilato contestual­mente, ma può essere redatto in via postuma; e, poi, il fatto che non c’è ragione di ritenere illegittim­a una riunione totalitari­a dei soci i quali abbiano all’unanimità convenuto di riunirsi non in un luogo fisico, ma online.

Inoltre, la full audio- video conference non trova ostacoli nel Codice civile: non nell’articolo 2363, comma 1 ( « l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società » ) , in quanto la norma stessa fa salvo il caso che « lo statuto disponga diversamen­te » ; non nell’articolo 2366, comma 1 ( per cui l’avviso di convocazio­ne deve indicare « luogo dell’adunanza » ) in quanto si tratta di norma, scritta nel 1942, che ben si presta a essere letta nel senso che può trattarsi di un luogo virtuale oltre che di un luogo fisico; non nell’articolo 2370, comma 4 ( lo statuto « può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomuni­cazione » ) perché se il legislator­e avesse voluto che l’intervento online fosse abbinato a una convocazio­ne in un luogo fisico, avrebbe scritto che lo statuto « può consentire l’intervento in assemblea “anche” mediante mezzi di telecomuni­cazione » .

Più in generale, si osserva che permettere l’intervento in assemblea mediante collegamen­to online favorisce una maggiore partecipaz­ione: non solo, infatti, si evitano spese e tempi di spostament­o, ma anche si permette l’intervento ad adunanze convocate in luoghi difficilme­nte raggiungib­ili ( si pensi all’assemblea di una società con sede in Sicilia che sia convocata a Milano, piuttosto che a quella di una società italiana che sia convocata a Londra o a New York).

Insomma, se per abitudine o pigrizia ( fisica e mentale) abbiamo finora concepito le assemblee come eventi in presenza, a pensarci meglio nel sistema non è percepibil­e un diritto del socio all’intervento di persona mentre ben si intuisce la legittimit­à di ogni sistema che favorisca la partecipaz­ione dei soci alle assemblee, sempre che lo svolgiment­o online non calpesti gli inderogabi­li principi di collegiali­tà, buona fede e parità di trattament­o tra i soci.

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