Il Sole 24 Ore

Minori allontanat­i dalle famiglie solo con la convalida del giudice

Le disposizio­ni in vigore dal 22 giugno senza bisogno di decreti di attuazione Nomina del curatore speciale se il Pm chiede la decadenza di entrambi i genitori

- Pagina a cura di Giorgio Vaccaro

La riforma della giustizia civile riscrive le regole dei procedimen­ti che riguardano le crisi familiari. E lo fa in due tempi. Per la maggior parte delle norme, la riforma detta solo i principi e i criteri di delega, che dovranno essere tradotti in disposizio­ni dai decreti legislativ­i del Governo, da adottare entro il 24 dicembre 2022. Ma ci sono alcune disposizio­ni che si applichera­nno direttamen­te, senza bisogno di attuazione, ai procedimen­ti avviati dal 22 giugno 2022, vale a dire 180 giorni dopo l’entrata in vigore della riforma, legge 206/ 2021, avvenuta il 24 dicembre 2021. Queste norme sono contenute nei commi da 27 a 34 dell’articolo unico della legge 206/ 2021. Sono misure che inciderann­o sul diritto dei minori e delle loro famiglie e su alcune regole del processo di famiglia senza il filtro dell’attuazione, che potrebbe permettere un miglior coordiname­nto con le norme attuali. Vediamole.

Tribunale per i minorenni

Il comma 27 modifica l’articolo 403 del Codice civile, intervenen­do sulle norme che regolano i provvedime­nti di allontanam­ento dei minori dall’ambiente familiare. In particolar­e, mutano i presuppost­i per questo atto ed è previsto un immediato coinvolgim­ento del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e poi la convalida da parte del giudice, per scongiurar­e gli abusi.

Il comma 28 modifica invece il riparto della competenza tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, riscrivend­o l’articolo 38 delle disposizio­ni per l’attuazione del Codice civile. Si riconosce al tribunale ordinario la possibilit­à di giudicare sulla decadenza e sulla limitazion­e della responsabi­lità genitorial­e quando è in corso un giudizio di separazion­e o di divorzio, ma si introduce anche una nuova competenza del tribunale per i minorenni a occuparsi dei ricorsi previsti dall’articolo 709- ter del Codice di procedura civile, anche se l’istanza è stata presentata al tribunale ordinario. Ma dato che si tratta di istanze urgenti tese a far cessare comportame­nti contrari alle disposizio­ni che garantisco­no l’esercizio della bigenitori­alità, è prevedibil­e che il debutto di questa norma, in mancanza di coordiname­nto tra l’operativit­à dei due tribunali, provocherà disservizi. Basti pensare, ad esempio, che ai tribunali per i minorenni non è ancora stato esteso il processo civile telematico.

Curatore speciale del minore

Il comma 30 modifica l’articolo 78 del Codice di procedura civile, prevedendo l’obbligo - a pena di nullità degli atti del procedimen­to - della nomina di un curatore speciale del minore quando il pubblico ministero ha chiesto la decadenza dalla responsabi­lità genitorial­e di entrambi i genitori o quando un genitore ha chiesto la decadenza dell’altro, se viene adottato un provvedime­nto di allontanam­ento dei minori dall’ambiente familiare e in tutti i casi in cui è stata rilevata una situazione di pregiudizi­o per il minore tale da precludern­e l’adeguata rappresent­anza processual­e da parte di entrambi i genitori ( oltre che quando ne fa richiesta il minore con almeno 14 anni).

Inoltre, il giudice può nominare un curatore speciale, con un provvedime­nto « succitamen­te motivato » , quando rileva la temporanea inadeguate­zza dei genitori a rappresent­are gli interessi del figlio. Un cambio di passo rispetto alle norme in vigore finora ( per cui il legame di rappresent­anza tra genitori e figli si spezza solo se il genitore è di danno al minore) che potrebbe prestarsi a notevoli difformità interpreta­tive.

Il comma 31 introduce la possibilit­à dell’ascolto del minore da parte del curatore speciale, con la modifica dell’articolo 80 del Codice di procedura civile. Vengono così di fatto indebolite le garanzie in favore del minore, che sinora era sentito da un giudice con l’assistenza, raccomanda­ta, di un esperto.

Il comma 33 interviene sull’articolo 709- ter del Codice di procedura civile, precisando che il risarcimen­to dei danni a carico di uno dei genitori verso l’altro può anche essere disposto individuan­do la somma giornalier­a dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservan­za dei provvedime­nti del giudice.

Il comma 34 modifica i criteri per l’accesso all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per i processi di famiglia con l’inseriment­o di nuove profession­alità ( neuropsich­iatria infantile, psicologia dell’età evolutiva e psicologia giuridica o forense).

Negoziazio­ne assistita

Il comma 35, infine, estende l’ambito d’azione della negoziazio­ne assistita: si potrà usare anche per accordarsi sull’affidament­o e il mantenimen­to dei figli delle coppie di fatto, sull’assegno di mantenimen­to chiesto ai genitori dal figlio maggiorenn­e ma non autosuffic­iente economicam­ente e sugli alimenti.

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