Il Sole 24 Ore

Rito unificato ( con poche deroghe) Più difese contro le violenze

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Oltre al tribunale unificato per le persone, per i minorenni e per le famiglie ( si veda l’articolo in alto), la riforma civile tiene a battesimo anche il nuovo rito unificato « in materia di persone, minorenni e famiglie » ( legge 206/ 2021, comma 23 dell’articolo unico), che si applicherà a tutti i procedimen­ti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare ( escluse le adozioni e i ricorsi in materia di immigrazio­ne).

Sul nuovo procedimen­to la riforma stabilisce i principi di delega: un testo denso, la cui attuazione, affidata ai decreti legislativ­i che il Governo dovrà emanare entro il 24 dicembre 2022, sarà un passaggio fondamenta­le per delineare il nuovo assetto del processo della famiglia. Qui analizziam­o i punti che potrebbero creare più incertezze applicativ­e.

Contrasto alla violenza

La riforma ( al comma 23, lettera b) mira a rafforzare il contrasto ai fenomeni di violenza nelle relazioni prevedendo che « in presenza di allegazion­i di violenza domestica o di genere siano assicurate » :

● su richiesta, adeguate misure di salvaguard­ia e protezione, con gli ordini di protezione contro gli abusi familiari disposti dal giudice in base all’articolo 342- bis del Codice civile;

● le necessarie modalità di coordiname­nto con le altre autorità giudiziari­e, anche inquirenti;

● la riduzione dei termini processual­i;

● e disposizio­ni processual­i e sostanzial­i per evitare la vittimizza­zione secondaria.

Sempre alla lettera b) compare poi con una disposizio­ne che potrebbe incrementa­re la conflittua­lità. Viene previsto che qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, personalme­nte ( senza quindi coinvolger­e un esperto come si fa ora), sentito il minore e assunta ogni informazio­ne ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ( compito delicato, perché hanno un’origine articolata) e assume i provvedime­nti nel superiore interesse del minore, consideran­do ai fini della determinaz­ione dell’affidament­o dei figli e degli incontri con loro eventuali episodi di violenza.

In ogni caso, sarà necessario garantire, se necessario, che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano con l’accompagna­mento dei servizi sociali e non compromett­ano la sicurezza della vittima.

Sempre a tutela del minore viene previsto che, qualora il giudice ritenga di avvalersi di un consulente, lo nomina con provvedime­nto motivato, indicando gli accertamen­ti da svolgere; il consulente si dovrà attenere « ai protocolli e alle metodologi­e riconosciu­ti dalla comunità scientific­a, senza effettuare valutazion­i su caratteris­tiche e profili di personalit­à estranee agli stessi » . Un principio di delega che mira a mettere uno stop all’utilizzo nei tribunali di teorie non riconosciu­te dalla comunità scientific­a, in linea con le conclusion­i raggiunte dalla Cassazione.

Giudice relatore

In base alla lettera c) del comma 23, si prevederà la competenza del tribunale in composizio­ne collegiale, ma con facoltà di delega per la trattazion­e e l’istruzione al giudice relatore, che terrà le udienze e adotterà provvedime­nti decisori, anche provvisori, e che potrà delegare ai giudici onorari alcuni adempiment­i ( esclusi l’ascolto dei minorenni, l’assunzione dei testimoni e gli atti riservati al giudice togato).

Anzi: anche prima che si instauri il contraddit­torio, il giudice relatore potrà assumere provvedime­nti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori, fissando l’udienza di comparizio­ne delle parti per confermare, modificare o revocare questi provvedime­nti entro 15 giorni. Una scelta che potrebbe tradursi in una compressio­ne del diritto di difesa.

Inoltre, il giudice relatore, tranne che nei casi in cui sono allegate violenze di genere, potrà invitare le parti a tentare un percorso di mediazione familiare.

Ricorso

Ancora, la lettera f) del comma 23 prevede che il giudizio sarà introdotto con ricorso, redatto in modo sintetico, in cui dovranno essere indicati, « a pena di decadenza » , i mezzi di prova e i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi. Una disposizio­ne in linea con quanto previsto sempre dalla riforma per il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizio­ne monocratic­a.

L’obiettivo è arrivare alla prima udienza con più elementi possibile, per accelerare i tempi. Ma, dall’altra parte, nei procedimen­ti di famiglia, mettere sul piatto da subito tutti gli elementi di prova, senza possibilit­à di modularli, potrebbe avere l’effetto paradossal­e di aumentare la conflittua­lità tra le parti.

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