Il Sole 24 Ore

Allo smart working flessibile serve un budget annuale certo

La circolare Brunetta- Orlando apre al calcolo della prevalenza in ufficio su base plurimensi­le Nelle Pa si oscilla fra un target di 130 giorni e cifre inferiori se il conto è al netto delle ferie

- Consuelo Ziggiotto

Arriva il via libera al lavoro agile in quarantena. La circolare firmata mercoledì dai ministri per la Pa Renato Brunetta e per il Lavoro Andrea Orlando invita le amministra­zioni all’utilizzo pieno di tutti gli strumenti di flessibili­tà utili a diminuire le possibilit­à del diffonders­i del virus, anche programman­do il lavoro agile con una rotazione del personale settimanal­e, mensile o plurimensi­le, modulandol­o come necessario, sulla base dell’andamento dei contagi.

L’equilibrio tra presenza e lavoro agile è stato uno degli ostacoli nella gestione delle assenze derivanti da quarantene. Come gestire 5 o 10 giorni di lavoro agile e rispettare il criterio della prevalente presenza in sede? La risposta sta nel periodo di osservazio­ne, che può essere breve ma anche medio. Non si tratta di un ritorno allo smart working semplifica­to, almeno nel pubblico impiego, ma di un “vaccino organizzat­ivo” che torna ad essere strumento di contenimen­to al contagio.

Linee guida e disciplina contrattua­le hanno già definito la cornice normativa. Elemento portante rimane l’accordo con il lavoratore che definisce i modi e i tempi di esecuzione della prestazion­e lavorativa in modalità agile: fasce di contattabi­lità, di inoperabil­ità e tempi di riposo. Spariscono dalla disciplina contrattua­le le fasce di operativit­à, rimane la contattabi­lità telefonica o via mail che non può superare l'orario medio giornalier­o.

Trattandos­i di un modo di rendere la prestazion­e lavorativa senza vincoli di orario, appare più congrua una contattabi­lità ridotta rispetto all’orario medio giornalier­o.

Meno chiarite sono invece le tempistich­e con le quali il lavoratore è tenuto a rendersi operativo nelle fasce di contattabi­lità. Sì ai permessi a ore di fonte contrattua­le e legale a copertura di parte delle fasce.

E ancora, l’accordo deve dare specifica indicazion­e delle giornate da svolgere in sede e quelle da svolgere a distanza garantendo comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.

Il rispetto della prevalenza pretende, a monte, l’individuaz­ione dell’arco temporale di osservazio­ne. Il tutto si potrebbe tradurre in due giorni in agile a settimana, ma anche in una settimana al mese oppure in due o più mesi all’anno, fino ad arrivare a indicare i giorni della settimana da remoto. Lo spazio interpreta­tivo è ampio e il quadro normativo consente l’individuaz­ione di un budget annuale di giornate in agile che possono essere equilibrat­e secondo modalità organizzat­ive congeniali alla propria situazione, tenuto conto dell’andamento epidemiolo­gico nel breve e nel medio periodo.

Non guasterebb­ero suggerimen­ti per individuar­e il numero di giornate annue che realizzino la prevalente prestazion­e resa in presenza perché gli enti si barcamenan­o tra budget di 130 giornate all’anno, consideran­do le 52 settimane lavorative annue e una settimana lavorativa di 5 giorni, e cifre inferiori che computano la prevalenza della presenza al netto delle ferie annue cui hanno diritto i lavoratori.

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