Allo smart working flessibile serve un budget annuale certo
La circolare Brunetta- Orlando apre al calcolo della prevalenza in ufficio su base plurimensile Nelle Pa si oscilla fra un target di 130 giorni e cifre inferiori se il conto è al netto delle ferie
Arriva il via libera al lavoro agile in quarantena. La circolare firmata mercoledì dai ministri per la Pa Renato Brunetta e per il Lavoro Andrea Orlando invita le amministrazioni all’utilizzo pieno di tutti gli strumenti di flessibilità utili a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, anche programmando il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile, modulandolo come necessario, sulla base dell’andamento dei contagi.
L’equilibrio tra presenza e lavoro agile è stato uno degli ostacoli nella gestione delle assenze derivanti da quarantene. Come gestire 5 o 10 giorni di lavoro agile e rispettare il criterio della prevalente presenza in sede? La risposta sta nel periodo di osservazione, che può essere breve ma anche medio. Non si tratta di un ritorno allo smart working semplificato, almeno nel pubblico impiego, ma di un “vaccino organizzativo” che torna ad essere strumento di contenimento al contagio.
Linee guida e disciplina contrattuale hanno già definito la cornice normativa. Elemento portante rimane l’accordo con il lavoratore che definisce i modi e i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile: fasce di contattabilità, di inoperabilità e tempi di riposo. Spariscono dalla disciplina contrattuale le fasce di operatività, rimane la contattabilità telefonica o via mail che non può superare l'orario medio giornaliero.
Trattandosi di un modo di rendere la prestazione lavorativa senza vincoli di orario, appare più congrua una contattabilità ridotta rispetto all’orario medio giornaliero.
Meno chiarite sono invece le tempistiche con le quali il lavoratore è tenuto a rendersi operativo nelle fasce di contattabilità. Sì ai permessi a ore di fonte contrattuale e legale a copertura di parte delle fasce.
E ancora, l’accordo deve dare specifica indicazione delle giornate da svolgere in sede e quelle da svolgere a distanza garantendo comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.
Il rispetto della prevalenza pretende, a monte, l’individuazione dell’arco temporale di osservazione. Il tutto si potrebbe tradurre in due giorni in agile a settimana, ma anche in una settimana al mese oppure in due o più mesi all’anno, fino ad arrivare a indicare i giorni della settimana da remoto. Lo spazio interpretativo è ampio e il quadro normativo consente l’individuazione di un budget annuale di giornate in agile che possono essere equilibrate secondo modalità organizzative congeniali alla propria situazione, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.
Non guasterebbero suggerimenti per individuare il numero di giornate annue che realizzino la prevalente prestazione resa in presenza perché gli enti si barcamenano tra budget di 130 giornate all’anno, considerando le 52 settimane lavorative annue e una settimana lavorativa di 5 giorni, e cifre inferiori che computano la prevalenza della presenza al netto delle ferie annue cui hanno diritto i lavoratori.