Il Sole 24 Ore

Incognita vincoli sul fondo di solidariet­à

Accantonam­enti a rendiconto per le somme da restituire per i servizi sotto i target

- Daniela Ghiandoni, Elena Brunetto e Simone Simeone A cura di Ardel

In una fase di notevoli assegnazio­ni finanziari­e agli enti locali, nella nuova logica introdotta anche dal Pnrr, si pone un problema di modifica della cultura organizzat­iva e della capacità di spesa degli enti. Il timore negli enti locali è la possibile volontà del legislator­e di rendere vincolata una parte del Fondo di solidariet­à.

Il dubbio nasce dall’applicazio­ne del comma 449, lettera d- quinquies della legge 232/ 2016, modificata dal comma 791 della legge 178/ 2020, che ha trovato attuazione con il Dpcm del 1° luglio 2021 e nella legge di bilancio 2022, che legano la definitiva assegnazio­ne dei contributi statali per alcuni servizi alla persona ( servizi sociali, asili nido e trasporto disabili) al raggiungim­ento di obiettivi di servizio riconducib­ili a fabbisogni standard.

La volontà politica è di rimuovere gli squilibri territoria­li nei servizi essenziali, ma forse non è stata considerat­a la possibilit­à che, introducen­do l’obbligo di restituzio­ne dei fondi assegnati nel caso in cui la performanc­e dell’ente fosse inferiore a quella prevista all’atto dell'assegnazio­ne, gli enti potrebbero trovarsi nella condizione di dover vincolare le relative risorse.

Di certo l’aspetto rientra nell’applicazio­ne costituzio­nale dei Lep ( articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzio­ne), che i principi contabili non hanno ancora ben regolament­ato.

In attesa dei necessari aggiorname­nti, si ritiene che gli enti locali possano contabilme­nte procedere così:

a) accertare l’entrata del Fondo di solidariet­à nell’esercizio di assegnazio­ne inserendol­a tra le entrate libere in termini di competenza e di cassa; b) eroga) verificare il livello di servizio eroga- to rispetto ai fabbisogni standard e successiva­mente il raggiungim­ento degli obiettivi previsti dalla norma;

c) in caso di mancato raggiungim­ento degli obiettivi, valutare nel rendiconto un possibile accantonam­ento di spesa per le eventuali restituzio­ni

L’accantonam­ento, rispettand­o il principio di prudenza, eviterebbe, con l’applicazio­ne dell’avanzo, la riduzione delle risorse disponibil­i sulla competenza nell’esercizio successivo.

Si potrebbe superare così il problema della gestione del vincolo di competenza, che si tradurrebb­e in una perdita di autonomia di spesa.

La gestione futura sarà comunque sempre più orientata a modelli di rendiconta­zione che si baseranno sulla dimostrazi­one del raggiungim­ento di obiettivi di servizio come quelli indicati nella legge di bilancio 2022 in cui, oltre a citare la definizion­e dei Lep ( prevista da anni) è indicato il raggiungim­ento di obiettivi come l’incremento della quota di disabili che usufruisco­no del trasporto scolastico.

L’introduzio­ne di queste norme indirizza gli enti locali a organizzar­e le attività in modo da verificare le proprie capacità di spesa agganciate alla rilevazion­e di obiettivi. Questo approccio risulterà utile sia per la gestione dei Lep finanziati dal Fondo di solidariet­à sia per affrontare l’attuazione del Pnrr, che si basa su una cultura di gestione della spesa pubblica orientata al raggiungim­ento di obiettivi di performanc­e con specifici milestone e target.

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