Il Sole 24 Ore

Pensione ai superstiti: tutte le condizioni per ottenere l’assegno

Il diritto scatta in relazione agli anni e al numero di contributi versati. I casi particolar­i: coniuge separato e riconoscim­ento agli eredi

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Hanno diritto alla pensione i seguenti soggetti. Il coniuge superstite: nel caso in cui risulti separato “consensual­mente”, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso; separato “con addebito per colpa”, la pensione può essere concessa solo se il richiedent­e è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale; divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzi­one, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio. Nell’ipotesi in cui il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattament­o di reversibil­ità tra coniuge superstite e coniuge divorziato spetta al Tribunale.

Secondo l’articolo 22 della legge 903/ 65 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi, legittimat­i, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciu­ti o giudizialm­ente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano: minorenni, fino all’età di 18 anni; inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato siano a carico del medesimo; studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa; universita­ri, fino all’età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.

I figli nati postumi, entro il trecentesi­mo giorno dalla data del decesso del genitore.

I nipoti minori, equiparati ai figli legittimi e legittimat­i, conviventi purché: non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinar­e un’autosuffic­ienza economica del minore; a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimen­to.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: ai genitori ultra 65enni, non pensionati che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato erano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato a carico dello stesso.

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