Pensione ai superstiti: tutte le condizioni per ottenere l’assegno
Il diritto scatta in relazione agli anni e al numero di contributi versati. I casi particolari: coniuge separato e riconoscimento agli eredi
Hanno diritto alla pensione i seguenti soggetti. Il coniuge superstite: nel caso in cui risulti separato “consensualmente”, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso; separato “con addebito per colpa”, la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale; divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio. Nell’ipotesi in cui il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato spetta al Tribunale.
Secondo l’articolo 22 della legge 903/ 65 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano: minorenni, fino all’età di 18 anni; inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato siano a carico del medesimo; studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa; universitari, fino all’età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.
I figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
I nipoti minori, equiparati ai figli legittimi e legittimati, conviventi purché: non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica del minore; a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: ai genitori ultra 65enni, non pensionati che alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato erano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/ o pensionato a carico dello stesso.