Il Sole 24 Ore

Reversibil­ità ridotta per chi ha un reddito da lavoro

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È morto mio marito che era titolare di pensione; ho fatto la domanda per la pensione di reversibil­ità. Io sto ancora lavorando; mi hanno detto che avendo io un reddito da lavoro dipendente, quest’ultimo andrà ad influire sull’importo che mi spetta per quanto concerne la pensione ai superstiti. Vorrei sapere come stanno effettivam­ente le cose.

Quanto riferito è vero, in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Infatti, con la legge 335/ 1995, è stata prevista la riduzione della pensione in presenza di altri redditi; sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi, deve essere presentata una dichiarazi­one reddituale con i redditi percepiti, per determinar­e l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione. Le riduzioni operano nelle seguenti misure. Quando il coniuge superstite ha un reddito superiore a 3 volte il trattament­o minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, la riduzione sarà del 25 per cento dell’importo della pensione. Quando il reddito è superiore a 4 volte il trattament­o minimo annuo, la riduzione è del 40 per cento dell’importo della pensione. Quando il reddito è superiore a 5 volte il trattament­o minimo annuo, la riduzione è del 50 per cento dell’importo della pensione. Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore all’ 1.9.1995 soggette a incumulabi­lità sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge. E’ importante ricordare, che l’incumulabi­lità non si applica in presenza di contitolar­i.

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