Beneficio fino a 26 anni d’età per il figlio universitario
È mancato mio marito; sono lavoratrice dipendente. Ho un figlio studente universitario. Lo stesso dovrebbe avere diritto anche ad una quota della pensione e quindi, la pensione non subire riduzioni. Fino a quando questo è possibile?
Se la lettrice è contitolare della pensione con il figlio universitario, non subirà riduzioni sulla pensione fino, massimo, al compimento dei 26 anni di età del figlio.
In particolare, il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.
Quindi, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Realizza tale condizione l’iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.
Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso legale di laurea.
Hanno diritto anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea.
La qualifica di studente universitario, si perde al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento o ad altro corso di laurea.