Il Sole 24 Ore

Beneficio fino a 26 anni d’età per il figlio universita­rio

-

È mancato mio marito; sono lavoratric­e dipendente. Ho un figlio studente universita­rio. Lo stesso dovrebbe avere diritto anche ad una quota della pensione e quindi, la pensione non subire riduzioni. Fino a quando questo è possibile?

Se la lettrice è contitolar­e della pensione con il figlio universita­rio, non subirà riduzioni sulla pensione fino, massimo, al compimento dei 26 anni di età del figlio.

In particolar­e, il diritto a pensione è riconosciu­to quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituisc­ono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfeziona­mento.

Quindi, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerar­e realizzata la condizione richiesta per la concession­e della pensione.

Realizza tale condizione l’iscrizione classifica­ta “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeuti­ci, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classifica­ta “in corso” quando tali limiti siano stati superati.

Il diritto non può essere riconosciu­to per un numero di anni superiore alla durata complessiv­a del corso legale di laurea.

Hanno diritto anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea.

La qualifica di studente universita­rio, si perde al compimento del 26° anno di età o al conseguime­nto della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfeziona­mento o ad altro corso di laurea.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy